Cassazione Civile, Ordinanza n. 08995/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal condominio per il pagamento della quota di spese relative a lavori straordinari su parti comuni. Ha sostenuto che il credito non fosse dovuto perché i lavori erano stati eseguiti in modo non a regola d’arte dalla società appaltatrice, che il titolo monitorio fosse mancante per difetto di consuntivo e per l’asserita necessità del collaudo, e che dovesse comunque essergli riconosciuto un controcredito pari alla somma richiesta per vizi e difformità dell’opera. In appello ha insistito sulla mancanza del titolo, sull’inesistenza del credito dell’appaltatrice e sulla compensazione/riconoscimento del controcredito. In Cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c. per asserita inesistenza del titolo del condominio senza consuntivo; violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame della clausola contrattuale che subordinerebbe il credito al collaudo; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul controcredito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i lavori straordinari approvati dall’assemblea, la deliberazione di approvazione della spesa fa sorgere l’obbligazione di contribuzione dei condomini; la ripartizione ha valore dichiarativo e l’amministratore può agire per il recupero anche in assenza di consuntivo approvato, ottenendo al più un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo. Ha ritenuto irrilevante, rispetto al credito del condominio verso il singolo condomino, l’eventuale diverso credito dell’appaltatore verso il condominio e il fatto che l’impresa avesse ottenuto un autonomo decreto ingiuntivo nei confronti del condominio. Quanto ai motivi su collaudo e controcredito, li ha dichiarati inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque infondati, avendo la Corte d’appello già esaminato tali questioni; ha inoltre ribadito che le vicende del rapporto di appalto restano estranee al rapporto contributivo del singolo condomino verso il condominio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del condominio e della società appaltatrice, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma i motivi sono respinti o dichiarati inammissibili perché non colpiscono la ratio della decisione impugnata
il decreto ingiuntivo può essere richiesto dal condominio per il recupero dei contributi dovuti dal condomino sulla base della delibera di spesa e della ripartizione
la delibera di approvazione dello stato di ripartizione è condizione per la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ma non per la proponibilità dell’ingiunzione o dell’azione di recupero
l’amministratore è legittimato a riscuotere i contributi e a promuovere l’azione per il recupero degli oneri condominiali
le spese deliberate si ripartiscono tra i condomini secondo i criteri legali o convenzionali e ciò rende il credito liquido ed esigibile nei confronti del singolo partecipante
la censura per omesso esame è stata reputata non decisiva e non conferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
la denuncia di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione del controcredito
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato
richiamato nella seconda parte del testo per affermare la possibilità di correzione dell’errore materiale anche d’ufficio o su sollecitazione di parte
disciplinano il procedimento di correzione dell’errore materiale
nel procedimento di correzione degli errori materiali non si applica la soccombenza, quindi non si liquidano spese
Massime di principio
- La delibera assembleare che approva lavori straordinari sulle parti comuni fa sorgere l’obbligazione contributiva del singolo condomino; la successiva ripartizione serve a quantificare il dovuto, non a creare ex novo il debito.
- L’amministratore può agire per il recupero dei contributi condominiali anche senza consuntivo approvato; la mancanza del solo consuntivo non esclude, di per sé, la liquidità ed esigibilità del credito fondato sulla delibera di spesa.
- Ai fini del decreto ingiuntivo condominiale, l’approvazione dello stato di ripartizione è necessaria per la concessione dell’esecuzione provvisoria, non per la stessa emissione dell’ingiunzione o per l’azione ordinaria di recupero.
- Il rapporto obbligatorio tra condomino e condominio è distinto e autonomo rispetto al rapporto di appalto tra condominio e impresa esecutrice: le vicende del contratto di appalto non incidono automaticamente sull’obbligo contributivo del singolo partecipante.
- Il condomino non può sospendere o ritardare il pagamento delle rate condominiali invocando contestazioni relative all’appalto, al collaudo o ai vizi dell’opera, salvo che tali questioni rilevino nel diverso rapporto dedotto in giudizio.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure estranee al fondamento della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione non vi è spazio per una vera soccombenza, sicché non si liquidano spese del subprocedimento.
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