Cassazione Civile, Ordinanza n. 26095/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2003, emesso dall'Ufficio perché non riteneva applicabile il regime del margine su alcuni acquisti di autoveicoli usati effettuati dal contribuente da operatori tedeschi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che dal processo verbale richiamato non emergesse una verifica specifica sul rispetto, in Germania, delle condizioni del regime del margine e che, nel diritto tedesco, non vi fosse obbligo di indicare in fattura l'assoggettamento di una vendita di auto a tale regime. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. n. 331 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il regime del margine, essendo un regime speciale e di favore, doveva essere provato nei suoi presupposti dal contribuente, in particolare quanto alla mancata detrazione dell'IVA a monte; la sola regolarità formale delle fatture non era sufficiente. L'Ufficio evidenziava inoltre che gli operatori tedeschi avevano presentato modelli INTRASTAT, dato incompatibile, secondo la propria prospettazione, con una cessione di beni usati rientrante nel regime del margine.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il regime del margine IVA è un regime speciale, facoltativo e derogatorio, interpretato restrittivamente e applicabile solo in presenza della prova dei relativi presupposti di fatto da parte del contribuente. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel porre a carico dell'Ufficio la prova dell'insussistenza dei presupposti e nel valorizzare la sola regolarità formale della documentazione, senza pretendere dal contribuente la dimostrazione che si trattasse effettivamente di acquisti di beni usati con IVA non detratta a monte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
norma utilizzata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 36 d.l. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995
artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995 convertito in legge n. 85 del 1995
istituisce il regime del margine per le cessioni di beni d'occasione e analoghi, qualificato come regime speciale, facoltativo, derogatorio e di stretta interpretazione
art. 37 d.l. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995
artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995 convertito in legge n. 85 del 1995
richiamato insieme all'art. 36 quale base normativa del regime speciale IVA
artt. 46, 47 e 50 d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993
46, 47 e 50 del d.l. n. 331 del 1993 convertito, con modificazioni, in legge n. 427 del 1993
norme richiamate dall'Ufficio in tema di disciplina degli acquisti/cessioni intracomunitarie rispetto alle quali si pone il regime del margine
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; spetta al contribuente provare i presupposti del regime agevolativo
Massime di principio
- Il regime del margine IVA costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria; perciò va interpretato restrittivamente e applicato solo quando siano provati i suoi presupposti di fatto.
- Quando l'amministrazione contesta l'indebita applicazione del regime del margine in base a elementi oggettivi e specifici, l'onere di dimostrarne la spettanza grava sul contribuente, che deve provare non solo la regolarità formale della documentazione ma anche l'effettiva ricorrenza dei presupposti sostanziali, inclusa la mancata detrazione dell'IVA a monte.
- In materia di compravendita di veicoli usati, la diligenza esigibile dall'operatore include la verifica dei precedenti intestatari e degli altri dati agevolmente reperibili, al fine di accertare se i beni provengano da soggetti che non avevano diritto alla detrazione dell'IVA.
- La sola assenza, nella fattura estera, dell'indicazione espressa dell'assoggettamento al regime del margine non basta a dimostrare la spettanza del beneficio, se mancano la prova sostanziale dei presupposti e gli accertamenti richiesti dalla disciplina applicabile.
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