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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18242/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre intimazioni di pagamento emesse dopo tre cartelle relative a imposta sul patrimonio per gli anni 1993, 1994 e 1995. La società contribuente aveva impugnato gli atti deducendo la nullità delle notificazioni delle cartelle prodromiche, la tardiva formazione dei ruoli e varie eccezioni di merito sulla pretesa tributaria; i ricorsi erano stati accolti in primo grado e l’appello dell’ufficio era stato respinto. In cassazione l’Amministrazione ha proposto tre motivi: (1) violazione del giudicato interno, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse riesaminato la validità delle notifiche delle cartelle pur in assenza di specifica impugnazione della contribuente e quindi oltre i limiti devolutivi; la Corte ha però rilevato che la sentenza di primo grado non conteneva un autonomo capo di decisione definitivo sulla ritualità della notifica tale da formare giudicato interno, e che l’appello aveva comunque devoluto la questione dell’inammissibilità dell’impugnazione delle intimazioni e dei presupposti della stessa; inoltre, la censura sulla validità della notifica al legale rappresentante è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica localizzazione e trascrizione delle relate/documenti. (2) violazione delle norme processuali sulla motivazione, per asserita contraddittorietà della sentenza di appello, perché la CTR avrebbe modificato la statuizione sulla notificazione delle cartelle mantenendo tuttavia il rigetto dell’appello: la Corte ha escluso un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, osservando che il rigetto dell’appello era coerente con la conferma della decisione di primo grado. (3) violazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che ratione temporis fosse rilevante solo il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo e non quello per la notifica della cartella: la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, per le dichiarazioni interessate dalla disciplina transitoria, la validità della pretesa è subordinata alla notifica della cartella entro un termine di decadenza, regola applicabile anche ai giudizi pendenti, salvo l’eccezione per ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e, quanto al terzo, ha confermato il principio secondo cui la notifica della cartella entro il termine decadenziale è necessaria nei casi disciplinati dalla normativa transitoria richiamata. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimata. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità processuali e vizi della motivazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • artt. 2909 e 324 c.c.

    Richiamati a sostegno del dedotto giudicato interno; la Corte ha negato che nella sentenza di primo grado si fosse formato un giudicato sul punto contestato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse pronunciato oltre i limiti del devoluto.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere che ciascun atto sia impugnabile solo per vizi propri e che i vizi dell’atto presupposto siano deducibili solo in mancanza di notifica; la Corte ne ha fatto applicazione nel quadro della devoluzione della questione e dell’ammissibilità delle censure.

  • artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992

    Invocati per la denunciata contraddittorietà della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente col dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto corretta, in diritto, la regola per cui la notifica alla persona fisica rappresentante è valida solo se sia dimostrato il previo e infruttuoso tentativo presso la sede della società, secondo la formulazione ratione temporis.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 25 d.P.R. 602/1973 per sostenere la disciplina dei termini di decadenza della riscossione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ribadito la necessità della notifica della cartella entro il termine decadenziale nelle controversie rientranti nella disciplina transitoria.

  • art. 9, comma 1, L. n. 448/1998

    Invocato dall’Amministrazione per sostenere che, per le annualità in questione, rilevasse solo il termine di iscrizione a ruolo al 31/12/2000.

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156

    La Corte lo richiama come intervento legislativo che subordina la legittimità della pretesa alla notifica della cartella al contribuente entro un termine di decadenza, applicabile anche ai giudizi pendenti.

  • art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato per delimitare l’ambito della disciplina transitoria relativa ai ruoli formati per dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione all’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo sulla statuizione minima della decisione composta da fatto, norma ed effetto; se l’appello investe anche solo uno degli elementi della statuizione, il giudice di gravame può riesaminare l’intera questione, compresi gli aspetti coessenziali non specificamente censurati.
  • La censura per violazione del giudicato interno o per ultrapetizione è infondata se la sentenza di primo grado non contiene un capo autonomo e definitivamente risolutivo sul punto che si assume coperto da giudicato.
  • In materia tributaria, l’impugnazione dell’atto successivo può consentire la deduzione dei vizi dell’atto presupposto solo secondo i limiti fissati dalla disciplina speciale; tuttavia, se la notifica dell’atto presupposto è in discussione, tale questione può essere devoluta al giudice di appello anche come presupposto logico della domanda.
  • La validità della notifica della cartella eseguita presso il legale rappresentante di una società richiede, secondo la disciplina ratione temporis, la prova del previo e infruttuoso tentativo di notifica presso la sede sociale.
  • La motivazione della sentenza è viziata per contraddittorietà solo quando esiste un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo; non basta una lettura difforme delle questioni decise.
  • Per le dichiarazioni tributarie assoggettate alla disciplina transitoria richiamata dalla Corte, la pretesa erariale è subordinata alla notifica della cartella entro il termine di decadenza, con applicazione anche ai giudizi pendenti, salvo l’eccezione per i ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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