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Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento della graduatoria finale pubblicata il 7.07.2025 prot. n. -OMISSIS-, relativa alla procedura concorsuale p.n.r.r. 2 - classe di concorso -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di una procedura concorsuale PNRR 2 per una classe di concorso relativa ai Laboratori di Fisica, nella parte in cui colloca tra i vincitori un candidato beneficiario della riserva prevista dalla legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura concorsuale, sostenendo che l’inserimento del candidato appartenente alle categorie protette avesse illegittimamente alterato l’ordine di merito, nonostante il proprio punteggio complessivo fosse superiore. Con le prime tre censure e con la sesta, settima, ottava, decima, dodicesima e tredicesima doglianza ha dedotto la violazione della legge n. 68/1999, del d.lgs. n. 165/2001 e del d.P.R. n. 487/1994, assumendo che la riserva presupponesse una verifica effettiva della scopertura della quota d’obbligo riferita alla specifica classe di concorso e alla singola provincia. Ha inoltre lamentato l’assenza di un accertamento formale della scopertura per le province calabresi, il contrasto con il bando, che non avrebbe previsto posti riservati per la Calabria, e una disparità di trattamento. Con la quarta e l’undicesima censura ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza, per l’inserimento del beneficiario della riserva senza pubblicazione dei verbali di valutazione dei titoli. Con il quinto e il nono motivo ha dedotto l’incompetenza della commissione esaminatrice, sostenendo che l’attribuzione del posto riservato spettasse all’Ufficio scolastico regionale e non alla commissione. L’amministrazione ha eccepito che la graduatoria comprendeva tre vincitori, ma che per la Calabria erano stati autorizzati soltanto due posti per l’anno scolastico 2025/2026; pertanto il candidato riservatario non era stato assunto e la riserva non aveva prodotto un pregiudizio attuale per il ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999 deve essere determinata considerando il personale complessivamente occupato dal datore di lavoro pubblico nell’articolazione regionale, e non la singola provincia o la specifica classe di concorso. L’art. 2 del d.P.R. n. 333/2000, richiamando il personale complessivamente occupato, prevale sulla circolare ministeriale invocata dal ricorrente, avente valore meramente interpretativo. Poiché risultava superata la soglia dei quindici dipendenti, era applicabile la quota del 7% prevista dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999. Il giudice ha inoltre rilevato che il valore pari a 0,00% indicato nell’allegato al decreto non significava assenza di posti riservati, ma assenza di personale appartenente alle categorie protette già in servizio e, quindi, scopertura della quota. Dal sistema informativo ministeriale risultavano comunque un posto riservato nella provincia di Cosenza e una quota residua nella provincia di Reggio Calabria. È stata esclusa anche la violazione dell’obbligo di motivazione: la riserva era desumibile dalla lex specialis e dal regime legale applicabile, senza necessità di una motivazione specifica. Non era inoltre necessario pubblicare i verbali di valutazione dei titoli, essendo sufficiente la loro accessibilità ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, accessibilità che nel caso concreto era stata assicurata. Quanto alla competenza, il TAR ha ritenuto che la commissione potesse verificare la presenza di candidati beneficiari della riserva e redigere la graduatoria di merito, trasmettendola poi all’amministrazione procedente per l’approvazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 68/1999

    I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

    La quota di riserva è determinata in rapporto al numero complessivo dei dipendenti del datore di lavoro; nel caso esaminato, essendo superata la soglia dei cinquanta dipendenti, si applica la percentuale del 7%.

  • art. 2 d.P.R. 333/2000

    Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato.

    Il calcolo dell’obbligo di riserva deve essere effettuato considerando il personale complessivamente occupato nell’articolazione regionale, non la singola provincia o classe di concorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’inserimento di un candidato beneficiario della riserva non richiede una motivazione specifica quando la riserva è desumibile dalla lex specialis e dalla disciplina legale applicabile.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    I verbali di valutazione dei titoli non devono necessariamente essere pubblicati, purché siano accessibili agli interessati secondo la disciplina dell’accesso documentale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999 per le assunzioni presso un datore di lavoro pubblico, il personale da considerare è quello complessivamente occupato nell’articolazione organizzativa rilevante, e non quello riferito alla singola provincia o alla specifica classe di concorso, quando la disciplina applicabile impone il computo complessivo.
  • La previsione di una riserva a favore delle categorie protette può risultare legittimamente applicata quando sia prevista dalla lex specialis e trovi fondamento nella disciplina della legge n. 68/1999, anche senza una motivazione specifica e autonoma nell’atto di approvazione della graduatoria.
  • Il dato percentuale pari a zero riportato in un prospetto relativo alle riserve non equivale necessariamente all’assenza di posti riservati: può indicare che nessun appartenente alle categorie protette è già in servizio e, quindi, che la quota d’obbligo risulta scoperta.
  • I verbali della commissione esaminatrice non devono necessariamente essere pubblicati integralmente, essendo sufficiente che siano accessibili agli interessati mediante gli strumenti previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
  • Nelle procedure concorsuali, la commissione esaminatrice può verificare la presenza di candidati beneficiari di una quota di riserva e tenerne conto nella graduatoria, mentre l’amministrazione procedente conserva il potere di approvare la graduatoria e procedere alle successive assunzioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenzeValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàIncompetenza

Testo integrale

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