Cassazione Civile, Ordinanza n. 31588/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale notificati in relazione alla rendita attribuita a un parco eolico censito in categoria D/1 nel territorio del Comune di Candela. La contribuente aveva impugnato gli atti e il ricorso era stato accolto solo parzialmente in primo grado; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi respinto l'appello, confermando la rendita determinata dall'Ufficio. In cassazione la società ha articolato sette motivi. Con i primi due ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, sostenendo che i giudici d'appello avessero illegittimamente valorizzato una stima nuova dell'Ufficio prodotta solo in appello; dall'altro, la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la decisione si fosse fondata su uno ius novorum vietato. Con il terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem a decisioni di altre controversie. Con il quarto e il quinto motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero state considerate differenze rispetto ad aerogeneratori siti in altra provincia e precedenti avvisi catastali relativi ad impianti analoghi. Con il sesto e il settimo motivo ha censurato la violazione della disciplina catastale, sostenendo che per gli immobili speciali di categoria D la stima diretta dovesse essere condotta secondo criteri diversi, con applicazione di un coefficiente/saggio di fruttuosità del 1,5% e non del 2%, nonché con un diverso apprezzamento delle caratteristiche dell'impianto eolico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa novità della stima prodotta in appello, chiarendo che, quando l'avviso di classamento fonda la propria motivazione su fatti già noti e dichiarati dal contribuente tramite DOCFA, l'Amministrazione può difendersi in giudizio anche con ulteriori argomenti e documenti, senza integrare postumamente una motivazione carente. Ha inoltre escluso che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione apparente, poiché il richiamo ad altre vertenze era solo accessorio e non sostitutivo della concreta motivazione, che invece ricostruiva il criterio estimativo e le ragioni della stima. Ha poi negato il vizio di omesso esame, osservando che le doglianze della società si risolvevano nella critica all'apprezzamento delle prove e alla valutazione comparativa di elementi istruttori, non già nella deduzione di un fatto storico decisivo trascurato. Infine ha confermato la correttezza della determinazione catastale per gli immobili di categoria D, ribadendo che la rendita va stimata direttamente e che il saggio di fruttuosità è fissato normativamente al 2% senza margini di discrezionalità dell'Ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; il vizio ex n. 5 non copre la mera critica alla valutazione delle prove.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità della motivazione dell'atto, ma ritenuto non violato perché l'avviso non era fondato su una causa petendi ignota al contribuente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'atto tributario; la Corte esclude la violazione perché la motivazione originaria era adeguata.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il divieto di ius novorum non impedisce all'Amministrazione di difendersi in giudizio con ulteriori argomenti o documenti quando l'atto sia già adeguatamente motivato.
art. 2 D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. in L. 24 marzo 1994, n. 75
richiamato come base della procedura DOCFA e della dichiarazione del contribuente.
richiamato quale disciplina della procedura DOCFA di attribuzione/rettifica della rendita.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita si determina con stima diretta, non con classificazione tariffaria.
art. 28 L. 11 agosto 1936, n. 1231
richiamato per qualificare gli opifici e i fabbricati destinati a speciali esigenze industriali o commerciali.
art. 27 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato insieme agli altri articoli del regolamento catastale come parametro della stima catastale.
art. 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
indicato come criterio per la determinazione del capitale fondiario.
art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
il saggio di fruttuosità è determinato normativamente per gruppi catastali e per i fabbricati di gruppo D è pari al 2%.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
per gli immobili a destinazione speciale la rendita è calcolata con stima diretta e applicazione dei criteri catastali previsti.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato come norma che collega i moltiplicatori catastali al valore fiscale degli immobili.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di stima, ma ritenuto non violato.
D.M. 14 dicembre 1991
richiamato quale fonte dei moltiplicatori/parametri utilizzati per ricavare in via inversa il saggio di capitalizzazione.
D.M. 20 gennaio 1990
richiamato dalla sentenza di merito come periodo economico di riferimento per la stima.
circolare n. 14/2007
richiamata dalla sentenza di merito come parametro operativo seguito dall'Ufficio.
circolare n. 6/2012
richiamata per l'abbattimento riferito alla vita utile dell'impianto e per i criteri estimativi degli immobili speciali.
Massime di principio
- Quando l'avviso catastale fonda la rettifica su fatti già dichiarati dal contribuente nella procedura DOCFA, l'Amministrazione può difendere in giudizio la correttezza della stima anche allegando in appello ulteriori argomenti o documenti, senza che ciò integri una illegittima motivazione postuma dell'atto.
- Il divieto di ius novorum nel processo tributario non impedisce la produzione di elementi difensivi o istruttori in appello se essi servono a sostenere una motivazione originaria già adeguata e non a colmarne un deficit essenziale.
- La motivazione per relationem è censurabile solo quando il giudice si limiti a un rinvio acritico e non consenta di individuare la ratio decidendi; se la decisione contiene anche una autonoma ricostruzione dei criteri estimativi e dei fatti rilevanti, la censura è infondata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o la proposta di una lettura alternativa degli elementi istruttori.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare classificati in categoria D, la rendita catastale va determinata mediante stima diretta secondo i criteri normativi, e il saggio di fruttuosità non è liberamente modulabile dall'Ufficio ma è fissato in misura normativa.
- Le contestazioni su valori di immobili analoghi, precedenti accatastamenti di altri beni o criteri valutativi diversi incidono sul merito della stima, ma non integrano di per sé un vizio di legittimità della sentenza se il giudice ha motivato sulla base dei parametri normativi applicabili.
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