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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35295/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le società avevano ottenuto in sede di equa riparazione un decreto che liquidava, per la fase monitoria davanti al consigliere designato, compensi e spese al difensore antistatario. Proponevano opposizione deducendo che la liquidazione dei compensi della fase monitoria era avvenuta in violazione dei parametri tariffari. Rigettata l’opposizione dalla Corte d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, dell’art. 24 L. n. 794/1942, dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006 e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la natura contenziosa della fase monitoria del procedimento Pinto e, quindi, l’applicabilità della tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la fase monitoria davanti al consigliere designato nel giudizio ex L. n. 89/2001 va regolata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, perché tale fase presenta la medesima veste formale del decreto conclusivo, l’assenza iniziale di contraddittorio e la differita operatività del principio del contraddittorio. Ha inoltre osservato che la liquidazione di euro 350,00 non era comunque inferiore al minimo previsto per lo scaglione di riferimento e che le spese processuali sono affidate alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione del criterio di soccombenza o delle tariffe professionali, circostanze non adeguatamente dedotte. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato anche precisato che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del raddoppio del contributo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge nella liquidazione dei compensi.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la proposta di manifesta infondatezza del motivo.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

  • art. 2233 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti come norma violata in tema di compenso professionale.

  • artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933

    Invocati a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 24 L. n. 794/1942

    Invocato dalle ricorrenti in relazione alla liquidazione delle spettanze dell’avvocato.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006

    Invocato come norma di riferimento per la liquidazione dei compensi.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Norma richiamata per sostenere l’applicazione di una diversa tabella tariffaria; la Corte ha escluso la tesi delle ricorrenti e ha ritenuto applicabile la tabella n. 8 per i procedimenti monitori.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha affermato che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata ritenuta inapplicabile, poiché il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella fase monitoria del procedimento ex L. n. 89/2001 davanti al consigliere designato si applica la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, anche se il procedimento presenta tratti di atipicità rispetto al monitorio ordinario.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di una fase monitoria senza contraddittorio iniziale, rilevano la veste formale del decreto conclusivo e l’assetto procedimentale caratterizzato da differimento del contraddittorio.
  • La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se viola il criterio della soccombenza o i parametri/tariffe applicabili; la censura deve indicare specificamente le singole voci contestate.
  • Se l’importo liquidato non scende sotto il minimo previsto dallo scaglione tariffario di riferimento, non è configurabile la violazione dei parametri professionali.
  • Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato e non opera il raddoppio del contributo previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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