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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La lite nasce da attività di riscossione avviata da una concessionaria del servizio di riscossione per un presunto debito tributario risultante da cartella esattoriale notificata anni prima. Sulla base di quella cartella furono notificati un preavviso di fermo amministrativo su due veicoli e, successivamente, la comunicazione di iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà del contribuente. La cartella, tuttavia, era stata poi annullata in sede tributaria. Il contribuente agì quindi per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo l’illegittimità delle misure cautelari/esecutive e, in cassazione, articolò tre motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere la Corte d’appello negato il danno non patrimoniale sul rilievo della mancata prova, nonostante la consapevolezza dell’inesistenza della cartella e del credito; 2) omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte d’appello esaminato i motivi di gravame relativi alla qualificazione della domanda e alla prova dell’identità tra la cartella annullata e quella posta a base del fermo e dell’ipoteca; 3) omessa motivazione sulla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta per la resistenza in giudizio e per l’esecuzione di formalità pregiudizievoli pur in assenza di titolo valido.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, sotto la veste della violazione di legge, contestava in realtà la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito in ordine alla prova del danno; inoltre il ricorrente non aveva indicato con precisione quale parte della sentenza violasse le norme invocate e aveva trascritto documenti in modo non autosufficiente. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l’omesso esame di questioni, domande o motivi di appello, che non sono "fatti" ai fini della norma. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto dell’appello per difetto di prova del danno implicava il rigetto anche della domanda ex art. 96 c.p.c., incompatibile con l’esito della causa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    preavviso di fermo amministrativo

    La norma è richiamata come base dell’attività di riscossione poi contestata; la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma, essendo il tema decisivo quello processuale dell’ammissibilità dei motivi di ricorso.

  • art. 107 c.p.c.

    La chiamata in causa del creditore è stata disposta nel giudizio di merito su richiesta della concessionaria della riscossione.

  • art. 2043 c.c.

    La deduzione di violazione di questa norma è stata ritenuta inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare l’accertamento di fatto sulla prova del danno e non l’interpretazione della norma stessa.

  • art. 2059 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la censura sulla negazione del danno non patrimoniale investisse un giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile come violazione di legge.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è stata considerata implicitamente rigettata dal rigetto dell’appello e dall’accertata insussistenza dei presupposti della soccombenza della controparte per l’illecito processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare questioni, motivi di appello o una nuova valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente ai fini dell’ammissibilità, ma senza incidere sulla decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma; se invece si contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile come vizio di sussunzione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare soltanto l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni giuridiche, motivi di appello o la mera insufficienza della motivazione.
  • Non integra omessa pronuncia la mancata trattazione espressa di una domanda quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la sua accoglienza: in tal caso il rigetto è implicito.
  • La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della parte cui si imputa l’illecito processuale; se il giudice rigetta la pretesa principale per difetto di prova del danno o per altra ragione incompatibile, può ritenersi implicitamente esclusa anche la domanda ex art. 96 c.p.c.
  • Chi deduce una violazione di legge in cassazione deve indicare con precisione il passaggio della sentenza asseritamente erroneo e formulare censure autosufficienti, senza limitarsi alla riproduzione di documenti o atti di causa per ottenere una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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