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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27054/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione, da parte del datore di lavoro, dell’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica prevista da una successione di contratti collettivi aziendali del Gruppo ENEL e riconosciuta, nel tempo, anche ai pensionati e ad altri familiari dei dipendenti. Gli ex dipendenti, già collocati in quiescenza quando la disciplina più favorevole era ancora in vigore, chiedevano l’accertamento del diritto a mantenere il beneficio nonostante la disdetta intimata nel 2015. In appello la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dei contratti collettivi e delle norme sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ricostruito la natura dell’agevolazione; 2) vizio motivazionale e violazione di norme processuali, per non avere considerato che il pensionamento era avvenuto sotto la vigenza della disciplina più favorevole e che, se il beneficio fosse stato retributivo, avrebbe integrato un diritto quesito; 3) violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dell’art. 1373 c.c., perché il recesso non sarebbe stato legittimamente esercitato al momento dell’accordo del 1996, quando la soppressione era stata prevista solo per le nuove assunzioni e non per chi già lavorava. La Cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme e ha giudicato generiche e non specifiche le doglianze ex art. 360 n. 3 c.p.c.; nel merito ha condiviso la conclusione della Corte d’appello, escludendo che lo sconto tariffario avesse natura retributiva, che fosse collegato alla qualità o quantità della prestazione, o che fosse assistito da un diritto quesito al mantenimento. Ha quindi ritenuto legittima la disdetta unilaterale della disciplina collettiva e non decisiva la qualificazione fiscale del beneficio come reddito da lavoro o la sua rilevanza contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d’appello che aveva escluso il diritto degli ex dipendenti a conservare lo sconto tariffario sull’energia elettrica dopo la disdetta del 2015. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato. La Corte ha valorizzato, come ratio decisiva, la natura non retributiva del beneficio, la sua origine e regolazione collettiva sganciata dalla prestazione lavorativa, l’assenza di un diritto quesito e la conseguente possibilità per il datore di lavoro di recedere dalla disciplina collettiva a tempo indeterminato nel rispetto di correttezza e buona fede.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico, indicando le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate; il vizio motivazionale ex n. 5 non è deducibile in caso di doppia conforme, salvo la specifica dimostrazione della divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, è preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manca un’effettiva esposizione delle ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per l’interpretazione dei contratti collettivi; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di specificità e, comunque, infondate nel merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione secondo buona fede; la Corte ha escluso che la disdetta datoriale fosse contraria ai canoni invocati.

  • art. 1373 c.c.

    Il recesso unilaterale è ammesso nei rapporti di durata a tempo indeterminato, e la contrattazione collettiva non può vincolare per sempre le parti quando manchi un termine finale di efficacia.

  • art. 1375 c.c.

    Il recesso deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza; nel caso concreto la Corte non ha ravvisato violazione di tali canoni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il proprio orientamento consolidato per confermare la soluzione adottata e ribadire i principi già affermati in precedenti conformi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha ritenuto la censura non specifica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma senza incidere sulla decisione, per difetto di specificità delle doglianze.

  • art. 51 d.P.R. 917/1986

    Invocato in relazione alla qualificazione fiscale dell’agevolazione; la Corte ha escluso che l’inquadramento tributario del beneficio possa incidere sulla sua natura nel rapporto di lavoro.

  • art. 12 L. 153/1969

    L’assoggettamento a contribuzione dei benefit percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro non implica la loro natura retributiva in senso tale da renderli intangibili rispetto alla disdetta della fonte collettiva.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Accertata la soccombenza dei ricorrenti, è stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le clausole collettive che attribuiscono un beneficio accessorio ai lavoratori non si incorporano automaticamente nel contratto individuale in modo da cristallizzarne per sempre il contenuto; in assenza di una clausola di salvaguardia, la successione di contratti collettivi può sostituire la disciplina previgente.
  • Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva non ha natura retributiva solo perché è fiscalmente o contributivamente trattato come reddito da lavoro; occorre verificare se esso sia effettivamente corrispettivo della prestazione lavorativa. Se il vantaggio è svincolato da qualità, quantità e durata della prestazione, esso non integra retribuzione.
  • Il diritto quesito nel rapporto di lavoro si configura soltanto per situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite; non sussiste invece per mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
  • La disdetta unilaterale di una disciplina collettiva a tempo indeterminato è, in linea di principio, consentita, perché la contrattazione collettiva non può produrre un vincolo perpetuo; il suo esercizio deve essere valutato alla luce di correttezza e buona fede.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve individuare con precisione le norme asseritamente violate e le specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con esse; l’elencazione generica e cumulativa di molte disposizioni determina inammissibilità.
  • In presenza di "doppia conforme" il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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