Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite origina dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente di un punto vendita, a seguito di una contestazione del gennaio 2018 relativa alla mancanza di prodotti e di cartellini/slim indicanti tipologia e prezzo, nonché al richiamo di precedenti contestazioni disciplinari del 2017 ai fini della recidiva. In primo grado, nella fase sommaria ex L. n. 92/2012, il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, disposto la reintegra e riconosciuto l’indennità risarcitoria e i contributi; in opposizione aveva confermato l’illegittimità. La Corte d’appello, invece, in riforma, aveva accolto il reclamo della società e rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo provati gli addebiti pregressi richiamati a titolo di recidiva e sufficiente la contestazione disciplinare, anche per il rifiuto del lavoratore di riceverla. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giusto processo, degli artt. 2697, 2119, 116, 2729 c.c. e degli artt. 2 e 5 L. 604/1966, per contraddittorietà della motivazione, per erronea affermazione della prova dei fatti posti a base della recidiva e per omessa ammissione dell’istruttoria richiesta dalla datrice; 2) violazione degli artt. 2729, 2697, 2119 c.c. e della normativa sui licenziamenti, per avere la Corte ritenuto validamente perfezionata la contestazione disciplinare pur in presenza di dedotto rifiuto della consegna e per difetto di motivazione sul licenziamento; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lesione del diritto di difesa per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dal lavoratore in relazione ai fatti contestati e alla recidiva.
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso nei termini indicati, rilevando un’anomalia motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella sentenza d’appello: da un lato la Corte di merito aveva negato la necessità della prova dei precedenti addebiti perché li riteneva già provati; dall’altro aveva fondato la decisione proprio sulla mancata prova e sulla mancata impugnazione delle sanzioni. La Corte di cassazione evidenzia inoltre che il lavoratore aveva in realtà impugnato le sanzioni conservative pregresse e che, comunque, non aveva interesse a reclamare un capo che non gli era sfavorevole autonomamente. Ritenendo decisiva la prova testimoniale non ammessa sui fatti posti a base della recidiva, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di legittimità viene scrutinata anche sotto il profilo dell’anomalia motivazionale e della violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte valorizza la necessità di verificare la decisività della prova non ammessa sui fatti costitutivi della recidiva.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte non lo assume come autonomo fondamento decisorio ma rileva il difetto motivazionale della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte rileva che la motivazione d’appello è internamente contraddittoria rispetto alla prova dei fatti presuntivamente valorizzati.
Richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento; la decisione impugnata viene cassata perché non adeguatamente sorretta nella parte in cui collega la recidiva alla giusta causa.
Citato dal ricorrente nell’ambito delle doglianze sul licenziamento e sulla contestazione disciplinare.
Citato dal ricorrente con riguardo all’onere probatorio nelle controversie in materia di licenziamento.
art. 225 CCNL
La Corte d’appello aveva ritenuto integrata la fattispecie contrattuale di recidiva qualificata prevista dal contratto collettivo; la Cassazione ritiene decisivo verificare la prova dei fatti precedenti richiamati a base della recidiva.
art. 229 CCNL
Citato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva richiamata dalla Corte territoriale.
È il rito seguito nella fase sommaria e di opposizione relativa all’impugnazione del licenziamento.
commi primo, secondo e quarto
Richiamato per evidenziare che l’eventuale accertamento della ritorsività del licenziamento avrebbe potuto incidere sul regime di tutela applicabile.
art. 604/1966
La sentenza richiama la legge sui licenziamenti individuali nel contesto del controllo sull’onere probatorio e sulla contestazione disciplinare.
Massime di principio
- In sede di legittimità è denunciabile l’anomalia motivazionale quando la sentenza contenga un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che renda non comprensibile la ratio decidendi.
- Quando il licenziamento per giusta causa è fondato su una recidiva contrattuale, il giudice deve verificare in modo coerente e non contraddittorio la prova dei singoli addebiti pregressi richiamati a base della recidiva stessa.
- La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia specificamente indicata e sia potenzialmente decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione di merito.
- Il ricorrente che deduce il vizio relativo alla mancata ammissione della prova deve trascrivere i capitoli di prova e indicare i testi, altrimenti la censura è inammissibile.
- In materia di licenziamento disciplinare, la valutazione della recidiva richiamata nel contratto collettivo richiede l’accertamento effettivo dei fatti pregressi che ne costituiscono il presupposto, non essendo sufficiente un richiamo assertivo o incoerente degli stessi.
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