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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lite origina dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente di un punto vendita, a seguito di una contestazione del gennaio 2018 relativa alla mancanza di prodotti e di cartellini/slim indicanti tipologia e prezzo, nonché al richiamo di precedenti contestazioni disciplinari del 2017 ai fini della recidiva. In primo grado, nella fase sommaria ex L. n. 92/2012, il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, disposto la reintegra e riconosciuto l’indennità risarcitoria e i contributi; in opposizione aveva confermato l’illegittimità. La Corte d’appello, invece, in riforma, aveva accolto il reclamo della società e rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo provati gli addebiti pregressi richiamati a titolo di recidiva e sufficiente la contestazione disciplinare, anche per il rifiuto del lavoratore di riceverla. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giusto processo, degli artt. 2697, 2119, 116, 2729 c.c. e degli artt. 2 e 5 L. 604/1966, per contraddittorietà della motivazione, per erronea affermazione della prova dei fatti posti a base della recidiva e per omessa ammissione dell’istruttoria richiesta dalla datrice; 2) violazione degli artt. 2729, 2697, 2119 c.c. e della normativa sui licenziamenti, per avere la Corte ritenuto validamente perfezionata la contestazione disciplinare pur in presenza di dedotto rifiuto della consegna e per difetto di motivazione sul licenziamento; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lesione del diritto di difesa per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dal lavoratore in relazione ai fatti contestati e alla recidiva.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso nei termini indicati, rilevando un’anomalia motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella sentenza d’appello: da un lato la Corte di merito aveva negato la necessità della prova dei precedenti addebiti perché li riteneva già provati; dall’altro aveva fondato la decisione proprio sulla mancata prova e sulla mancata impugnazione delle sanzioni. La Corte di cassazione evidenzia inoltre che il lavoratore aveva in realtà impugnato le sanzioni conservative pregresse e che, comunque, non aveva interesse a reclamare un capo che non gli era sfavorevole autonomamente. Ritenendo decisiva la prova testimoniale non ammessa sui fatti posti a base della recidiva, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di legittimità viene scrutinata anche sotto il profilo dell’anomalia motivazionale e della violazione di legge dedotta dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte valorizza la necessità di verificare la decisività della prova non ammessa sui fatti costitutivi della recidiva.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte non lo assume come autonomo fondamento decisorio ma rileva il difetto motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte rileva che la motivazione d’appello è internamente contraddittoria rispetto alla prova dei fatti presuntivamente valorizzati.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento; la decisione impugnata viene cassata perché non adeguatamente sorretta nella parte in cui collega la recidiva alla giusta causa.

  • art. 2 L. 604/1966

    Citato dal ricorrente nell’ambito delle doglianze sul licenziamento e sulla contestazione disciplinare.

  • art. 5 L. 604/1966

    Citato dal ricorrente con riguardo all’onere probatorio nelle controversie in materia di licenziamento.

  • art. 225 CCNL

    La Corte d’appello aveva ritenuto integrata la fattispecie contrattuale di recidiva qualificata prevista dal contratto collettivo; la Cassazione ritiene decisivo verificare la prova dei fatti precedenti richiamati a base della recidiva.

  • art. 229 CCNL

    Citato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva richiamata dalla Corte territoriale.

  • L. n. 92/2012

    È il rito seguito nella fase sommaria e di opposizione relativa all’impugnazione del licenziamento.

  • art. 18 L. 300/1970

    commi primo, secondo e quarto

    Richiamato per evidenziare che l’eventuale accertamento della ritorsività del licenziamento avrebbe potuto incidere sul regime di tutela applicabile.

  • art. 604/1966

    La sentenza richiama la legge sui licenziamenti individuali nel contesto del controllo sull’onere probatorio e sulla contestazione disciplinare.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è denunciabile l’anomalia motivazionale quando la sentenza contenga un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che renda non comprensibile la ratio decidendi.
  • Quando il licenziamento per giusta causa è fondato su una recidiva contrattuale, il giudice deve verificare in modo coerente e non contraddittorio la prova dei singoli addebiti pregressi richiamati a base della recidiva stessa.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia specificamente indicata e sia potenzialmente decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione di merito.
  • Il ricorrente che deduce il vizio relativo alla mancata ammissione della prova deve trascrivere i capitoli di prova e indicare i testi, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la valutazione della recidiva richiamata nel contratto collettivo richiede l’accertamento effettivo dei fatti pregressi che ne costituiscono il presupposto, non essendo sufficiente un richiamo assertivo o incoerente degli stessi.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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