Cassazione Civile, Ordinanza n. 20815/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'irregolarità, della frode alla legge e della simulazione della somministrazione di lavoro intercorso tra più società, deducendo che per un lungo periodo (dal 2008 al 2015) si fossero succeduti oltre 300 contratti e proroghe, sempre per mansioni di autista di autobus e presso le medesime imprese utilizzatrici. Chiedeva la declaratoria di nullità dei contratti a termine e delle proroghe, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio della somministrazione alle dipendenze dell'utilizzatore o, in subordine, della società interinale, con conseguenti reintegrazione/riassunzione, ripristino in servizio e pagamento delle retribuzioni non corrisposte e del risarcimento nei limiti dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tale decadenza si applicasse anche alle ipotesi di somministrazione irregolare o nulla. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la decadenza non potesse impedire l'esame nel merito della prospettata somministrazione in frode alla legge, e che la disciplina interna dovesse essere interpretata conformemente alla direttiva 2008/104/CE, che esige il carattere temporaneo della missione e consente di sanzionare l'abuso di missioni successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore, ritenendo fondata la censura sulla errata applicazione della decadenza ex art. 32 L. 183/2010 alla diversa questione della possibile frode alla legge derivante dall'abusiva reiterazione delle missioni in somministrazione. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché esamini nel merito se la sequenza di missioni e contratti, pur a fronte della maturata decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti, abbia oltrepassato il limite della temporaneità ragionevole richiesto dalla direttiva 2008/104/CE e integri elusione di norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e nullità dei contratti. Sono stati rigettati i ricorsi incidentali condizionati delle società. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al rigetto dei ricorsi incidentali.
Norme richiamate
art. 117, comma 1, Cost.
La disciplina interna va letta in conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2008/104/CE.
Direttiva 2008/104/CE, art. 5, par. 5
Impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire il ricorso abusivo a missioni successive tramite agenzia interinale e richiede che il giudice nazionale verifichi l'eventuale elusione della natura temporanea del lavoro tramite agenzia.
La reiterazione abusiva di missioni può integrare una frode alla legge, con elusione di norme imperative e conseguente nullità dei contratti.
La frode alla legge, ove accertata, conduce alla nullità dei contratti di somministrazione e dei contratti collegati.
La nullità può essere rilevata secondo i principi generali anche nel contesto della verifica dell'abusiva somministrazione.
L'azione di nullità non è soggetta a prescrizione, ma nel caso concreto la Corte ha distinto tale profilo dalla decadenza dell'impugnativa dei singoli contratti.
art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010
La decadenza dall'impugnativa non preclude al giudice di valutare incidenter tantum i rapporti già decorsi per verificare se la sequenza di missioni abbia superato il limite della temporaneità e realizzi una frode alla legge.
Richiamato in combinato con l'art. 32 L. 183/2010 nel tema dei termini di impugnazione, ma non idoneo a impedire l'esame della frode alla legge.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione.
La Corte richiama per relationem precedenti arresti di legittimità già affrontanti la medesima questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto, per effetto del rigetto dei ricorsi incidentali, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge accolto dalla Corte.
È il parametro evocato nei ricorsi incidentali, poi rigettati.
Richiamato nei ricorsi incidentali per sostenere l'inammissibilità di un motivo di appello, ma la censura è stata respinta.
Massime di principio
- La decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione non impedisce di esaminare, anche in via incidentale, se l'intera sequenza dei rapporti abbia realizzato un uso abusivo dell'istituto in frode alla legge.
- Nel lavoro tramite agenzia interinale, la temporaneità della missione è un requisito strutturale desumibile dalla direttiva 2008/104/CE: il giudice deve valutare complessivamente la durata e la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice per verificare se la flessibilità si sia trasformata in abuso.
- Se la disciplina interna sulla decadenza viene interpretata in modo da precludere qualsiasi verifica dell'abusiva reiterazione delle missioni, essa può porsi in contrasto con la direttiva europea e deve essere letta in modo conforme al diritto dell'Unione.
- L'eventuale decadenza dall'azione costitutiva o dichiarativa non esclude che i contratti già scaduti possano fungere da antecedenti storici rilevanti per accertare la nullità per frode alla legge della complessiva operazione negoziale.
- Spetta al giudice di merito accertare in concreto, alla luce di tutte le circostanze del caso, se la successione delle missioni abbia superato il limite di una durata ragionevolmente temporanea e abbia eluso norme imperative, con conseguente nullità del meccanismo contrattuale.
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