Cassazione Civile, Ordinanza n. 20817/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un cambio di appalto nel servizio affidato dal Comune di Quarto. Un lavoratore, assunto dalla nuova appaltatrice subentrata al precedente gestore, ha chiesto di essere riconosciuto titolare del diritto all'assunzione presso l'appaltatore subentrante ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE, sostenendo che la clausola sociale tutelasse sia i lavoratori con almeno 240 giorni di anzianità presso il precedente appaltatore sia quelli assunti in sostituzione. Il giudice di merito ha invece ritenuto che il lavoratore non avesse titolo al passaggio di cantiere perché non era già in carico alla precedente gestione uscente, ma era stato assunto ex novo dalla nuova appaltatrice, con conseguente ampliamento dell'organico e non sostituzione di personale già cantierizzato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 6 CCNL FISE-ASSOAMBIENTE e degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale interpretato la clausola sociale in modo parziale e non coerente con la ratio complessiva; 2) violazione dell'art. 1372 c.c. e delle pattuizioni del capitolato speciale di appalto, sostenendo che tali previsioni, essendo contenute in un accordo tra Comune e appaltatrice, non sarebbero opponibili al lavoratore; 3) violazione degli artt. 91 e 332 c.p.c. in punto di spese, perché erano state poste a carico del ricorrente anche in favore di soggetti che, per quella specifica impugnazione, non sarebbero stati suoi contraddittori diretti. La società GPN ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo giudicato interno sull'insussistenza del diritto al passaggio di cantiere.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo corretta l'interpretazione della clausola sociale e del capitolato nel senso che il diritto al passaggio opera solo per i lavoratori già impiegati nel cantiere oggetto di cambio appalto oppure assunti in sostituzione, non per chi sia stato assunto ex novo con incremento dell'organico. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. È stato invece accolto il terzo motivo del ricorso principale: in tema di cause scindibili, le spese sostenute da soggetti evocati solo ai fini della litis denuntiatio non sono ripetibili quando non siano contraddittori diretti del ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle spese, e la Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute dal ricorrente le spese del grado di appello liquidate in favore della precedente appaltatrice e del Comune. Le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo soccombenza: il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese a GPN, mentre La Gardenia e il Comune sono stati condannati a rifondere le spese al ricorrente per la parte del giudizio in cui non erano suoi contraddittori diretti.
Norme richiamate
art. 6 CCNL FISE-ASSOAMBIENTE
comma 2, capoversi 1 e 3; comma 2, primo capoverso, commi 3, 4, 7, 8, 9 e 14
La clausola sociale tutela il passaggio del personale già impiegato nel cantiere oggetto di cambio appalto, o assunto in sostituzione di personale già cantierizzato; non opera per assunzioni ex novo che determinino un ampliamento dell'organico.
L'interpretazione del contratto deve essere svolta secondo il senso letterale delle clausole e mediante lettura sistematica dell'intero testo, valorizzandone la ratio complessiva.
Le clausole del capitolato di appalto, pur essendo pattuite tra appaltante e appaltatore, possono operare come specificazione concreta della disciplina del cambio appalto e non sono in sé irrilevanti nei confronti del lavoratore quando delineano il perimetro della clausola sociale.
Viene utilizzato come norma-processuale per articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza, ma non possono essere poste a carico del ricorrente in favore di soggetti che non siano suoi contraddittori diretti nel giudizio di impugnazione.
Nei giudizi con cause scindibili, la notificazione del ricorso a taluni soggetti può avere la sola funzione di litis denuntiatio, senza trasformarli in contraddittori diretti ai fini della rifusione delle spese.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito sulla questione delle spese.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto, la clausola sociale va interpretata in modo sistematico e teleologico: la tutela del passaggio del personale è rivolta ai lavoratori già stabilmente impiegati nell'appalto cessato, oppure a chi sia stato assunto in sostituzione di essi, non a nuove assunzioni che aumentino l'organico.
- Le pattuizioni del capitolato speciale di appalto, se coerenti con la contrattazione collettiva, possono specificare i confini applicativi della clausola sociale e non costituiscono di per sé patti inopponibili al lavoratore.
- In tema di interpretazione contrattuale, il giudice deve combinare dato letterale e interpretazione sistematica, evitando letture frammentarie delle singole espressioni quando la ratio complessiva della disciplina è univoca.
- Nel regolamento delle spese delle cause scindibili, il soggetto evocato solo per litis denuntiatio non è contraddittore diretto del ricorrente e le spese da lui sostenute non sono ripetibili nei confronti della parte impugnante.
- Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo delle spese e decidere nel merito sulla loro debenza.
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