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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20811/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un soggetto aveva agito in giudizio per far accertare che, tra luglio 2015 e novembre 2016, intercorresse con la società resistente un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al livello 3 del CCNL Commercio e conseguente diritto a differenze retributive; la società aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per il saldo di fatture asseritamente non pagate per euro 65.750. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto solo parzialmente quella riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali e vizio motivazionale per la negata sussistenza della subordinazione; con il secondo ha dedotto violazione di norme sulla prova, sostenendo che il credito riconvenzionale fosse stato ritenuto provato sulla base di fatture commerciali, della mancata contestazione e dell'omessa acquisizione di un documento sopravvenuto. Ha anche chiesto l'interruzione del giudizio per cancellazione della società dal registro delle imprese, istanza respinta perché la cancellazione successiva al ricorso per cassazione non interrompe il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che la cancellazione della società resistente dal registro delle imprese, avvenuta dopo la proposizione del ricorso, non determina interruzione del giudizio di cassazione. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché formulato con mescolanza di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; inoltre ha rilevato che la verifica della subordinazione è apprezzamento di fatto e, nel caso concreto, ricorreva una "doppia conforme", con conseguente preclusione del vizio motivazionale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; non era configurabile neppure una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mancando la deduzione che il giudice avesse posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della resistente; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 5; primo comma, nn. 1), 2), 3), 4)

    non è consentita la mescolanza di censure di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione; il vizio di cui al n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme e non può essere usato per rivalutare il fatto

  • art. 348-ter c.p.c.

    (ora art. 360, comma 4, c.p.c.)

    la conferma in appello della decisione di primo grado per le stesse ragioni integra doppia conforme, con preclusione del controllo sul vizio motivazionale

  • art. 2094 c.c.

    definisce il lavoro subordinato, la cui sussistenza è stata trattata come accertamento di fatto fondato su indici sintomatici

  • art. 2099 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di rapporto di lavoro e trattamento retributivo

  • art. 2104 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente

  • art. 2106 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia nel primo sia nel secondo motivo; la censura non ha superato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul credito documentato da fatture commerciali

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul ragionamento presuntivo del giudice di merito

  • artt. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non ricorre quando si contesti soltanto che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 257 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La censura di legittimità non può sovrapporre, sulla stessa questione, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorso deve distinguere chiaramente i piani critico-giuridici e quelli di accertamento del fatto.
  • L'accertamento della subordinazione lavorativa è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e si fonda su una verifica complessiva di indici sintomatici quali collaborazione, continuità della prestazione e inserimento nell'organizzazione aziendale.
  • In presenza di doppia conforme, quando appello e primo grado decidono sugli stessi fatti con il medesimo iter argomentativo, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per sostituire la lettura delle prove compiuta dal giudice territoriale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia posto a base della decisione un criterio di valutazione incompatibile con la norma; non è sufficiente lamentare la preferenza data ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La cancellazione della società resistente dal registro delle imprese, se successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, non determina l'interruzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento subordinazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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