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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20812/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 1.10.2010-28.2.2011 con causale sostitutiva. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il ripristino del rapporto e il risarcimento del danno; il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione con rinvio, aveva nuovamente confermato la decisione di primo grado ritenendo non provata l'effettiva sussistenza delle ragioni sostitutive, anche per il mancato deposito del fascicolo di parte e dei documenti richiamati dalla società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, violazione di norme processuali e sostanziali in punto di onere della prova e di valutazione della documentazione, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio per il solo mancato deposito del fascicolo, che tale fascicolo sarebbe stato richiesto ma non acquisito per un rifiuto della cancelleria, e avrebbe inoltre reso una motivazione apparente o per relationem non conforme ai requisiti di legge; gli ulteriori motivi riguardavano omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione/indagine sulla causale sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando inammissibili gli altri. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro, quando manchi il fascicolo di parte o la documentazione necessaria alla decisione, il giudice deve ordinare l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 421 c.p.c.; solo in caso di mancata ottemperanza all'ordine può rigettare nel merito l'impugnazione. La Corte territoriale, invece, avrebbe imposto una preclusione non necessaria e si sarebbe discostata dal dictum rescindente, omettendo di uniformarsi ai principi fissati nella precedente ordinanza di cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame nel merito della legittimità del termine apposto al contratto, uniformandosi ai principi già enunciati; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001

    La causale sostitutiva del contratto a termine deve essere specificata in modo da rendere trasparenti e verificabili le ragioni dell'apposizione del termine, anche mediante elementi ulteriori nelle realtà aziendali complesse.

  • art. 10 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato nel ricorso come norma violata in tema di contratto a termine.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza delle ragioni sostitutive.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, se mancano atti o documenti indispensabili, il giudice deve ordinare alle parti l'integrazione istruttoria/documentale prima di rigettare la domanda o l'impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di valutazione delle prove e degli atti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di valutazione delle prove e degli atti di causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla gestione istruttoria nel rito del lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione al potere di acquisizione e valutazione degli atti in appello nel rito del lavoro.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia per il dovere di motivazione sia per il controllo di legittimità sul 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammessa e può richiamare precedenti conformi, anche di merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione nella pronuncia rescindente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme processuali che individuano i vizi dedotti nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel primo giudizio di legittimità come parametro costituzionale in tema di contratto a termine e libertà di iniziativa economica.

  • art. 118 disp. att. c.c.

    Richiamato nel testo, verosimilmente per errore materiale, come riferimento alla motivazione per relationem; il principio affermato è quello dell'ammissibilità del rinvio a precedenti conformi.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice del lavoro ha un potere-dovere di integrazione istruttoria officiosa quando la documentazione indispensabile non sia depositata.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancanza del fascicolo di parte o di documenti indispensabili non consente automaticamente il rigetto nel merito della domanda o dell'impugnazione: il giudice deve prima attivare i poteri istruttori officiosi e ordinare il deposito degli atti necessari.
  • Solo se la parte non ottempera all'ordine di deposito emesso ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e la documentazione resta indisponibile, il giudice può rigettare nel merito la pretesa o l'impugnazione per difetto di prova.
  • Il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia rescindente; non può introdurre preclusioni o ostacoli probatori incompatibili con il dictum di cassazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile, anche mediante richiamo a precedenti di merito conformi, purché il ragionamento decisorio resti controllabile e superi il minimo costituzionale di motivazione.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura investe, in realtà, una valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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