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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20813/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di una precedente decisione che aveva accertato l'illegittimità di una serie di contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra le parti e aveva determinato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal primo contratto. Dopo tale decisione, il lavoratore era stato assegnato dalla società a una sede diversa da quella in cui aveva svolto da ultimo la prestazione. La Corte d'appello ha ritenuto illegittima tale assegnazione, ha considerato che il ripristino del rapporto dovesse avvenire nella medesima sede di ultima adibizione e ha condannato la società al risarcimento del danno per il maggior tempo e costo dei trasferimenti. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse; (2) violazione delle norme sulla somministrazione di lavoro e sull'art. 18 St. lav. per errata individuazione della sede di riammissione in servizio; (3) errata imputazione dell'onere della prova sulla legittimità dello jus variandi e sul trasferimento; (4) omessa considerazione del comportamento del lavoratore, che avrebbe dovuto fissare la residenza a Tortorici; (5) violazione delle norme sulla liquidazione equitativa del danno per asserita mancanza di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito, non quelle di rito. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nel ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di illegittimità di un termine o di rapporti equivalenti, il lavoratore deve essere reinserito nello stesso posto e nel medesimo luogo di ultima prestazione, ferma restando la possibilità per il datore di disporre un successivo trasferimento solo se ne ricorrano i presupposti di legge e nel rispetto di buona fede e correttezza. Ha respinto il terzo motivo perché l'eventuale trasferimento richiede la prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive e, comunque, il ripristino nella sede di ultima adibizione precede logicamente qualsiasi spostamento. Ha respinto il quarto motivo perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi e perché la disciplina richiamata non risultava decisiva. Ha respinto il quinto motivo ritenendo adeguatamente motivata la liquidazione equitativa del danno sulla base di criteri controllabili (tempo e chilometri percorsi), conformi ai principi di legittimità sulla valutazione equitativa del danno. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande ed eccezioni di merito, non anche per eccezioni di rito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale per omessa pronuncia.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata alla riammissione in servizio.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che la decisione impugnata non ha applicato tale disciplina bensì quella sul ripristino del rapporto per nullità del termine.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso sull'interpretazione delle norme sulla sede di riammissione in servizio.

  • art. 2697 c.c.

    La prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento grava sul datore di lavoro.

  • art. 2103 c.c.

    L'eventuale trasferimento successivo al ripristino del rapporto può avvenire solo nel rispetto dei presupposti di legge previsti per il mutamento di sede.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'onere della prova e sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'onere di allegazione e prova.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'onere di contestazione e prova.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel motivo sull'organizzazione imprenditoriale e lo jus variandi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato esterno/inter partes della precedente decisione.

  • art. 20, R.D. n. 148/1931

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un obbligo del lavoratore non ritenuto pertinente alla fattispecie concreta.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel motivo sul concorso colposo del lavoratore, ma ritenuto non decisivo nella specie.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando il danno non sia provato nel suo preciso ammontare.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato come base della liquidazione equitativa del danno nel processo del lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.

    Il datore di lavoro, nell'ottemperare all'ordine di ripristino del rapporto, deve comunque rispettare buona fede e correttezza.

Massime di principio

  • Quando un rapporto di lavoro viene ripristinato a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del termine o di una forma equivalente di instaurazione, la ricostituzione deve avvenire negli esatti termini e condizioni in cui il rapporto si era svolto sino alla cessazione illegittima, quindi nella stessa posizione e nel medesimo luogo di ultima effettiva prestazione.
  • Il successivo trasferimento del lavoratore è astrattamente possibile, ma solo se il datore provi i presupposti di legge e comunque nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; il ripristino del rapporto precede logicamente ogni eventuale mutamento di sede.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile con riferimento a eccezioni di rito, ma solo rispetto a domande ed eccezioni di merito.
  • In sede di legittimità la liquidazione equitativa del danno è censurabile solo se il giudice non indichi criteri controllabili o adotti parametri manifestamente incongrui; è invece sufficiente una motivazione che consenta di ricostruire il percorso logico seguito e il rispetto del principio di integrale risarcimento.
  • Nel giudizio di ripristino del rapporto di lavoro, il datore che invochi la legittimità di un trasferimento deve allegare e provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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