Cassazione Civile, Ordinanza n. 26351/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava l'IVA per l'anno 2006 su due cessioni intracomunitarie, una verso un cliente olandese e una verso un cliente ungherese, ritenendo non spettante il regime di non imponibilità perché i codici identificativi IVA degli acquirenti risultavano cessati o inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la società deduceva: (1) violazione delle norme sulle cessioni intracomunitarie e della disciplina unionale, sostenendo che l'erronea indicazione o l'inesistenza del codice IVA fosse un requisito meramente formale, insufficiente a negare la non imponibilità in presenza dei requisiti sostanziali; (2) violazione delle medesime norme e degli artt. 2727-2729 c.c., censurando la decisione per aver fondato la ripresa, quanto al cliente ungherese, sulla sola inesistenza del codice, e, quanto al cliente olandese, per aver desunto erroneamente dalla cessazione del codice la cessazione dell'attività; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto inidonea la documentazione prodotta a provare l'effettività delle operazioni e la qualità di soggetto passivo dei cessionari, oltre a un ulteriore profilo, formulato in modo irrituale, relativo alla nullità dell'atto per difetto di poteri di firma del direttore provinciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo e il primo profilo del terzo motivo in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato che, nelle cessioni intracomunitarie, l'erronea o mancante indicazione del codice IVA del cessionario, ovvero l'indicazione di un codice cessato, sono violazioni formali che da sole non escludono la non imponibilità; tuttavia, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle cessioni e la qualità di soggetto passivo del destinatario nello Stato membro di appartenenza. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, osservando che la società non aveva fornito prova sufficiente delle operazioni e della soggettività passiva dei clienti comunitari. La censura sulle prove è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, mentre il richiamo al principio di non contestazione è stato ritenuto non decisivo nel processo tributario. Il secondo profilo del terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e novità della questione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione può essere proposto per violazione di legge o per nullità processuali, ma il motivo deve essere specifico e correttamente sussunto nel vizio dedotto.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
artt. 41, 46 e 50 d.l. n. 331 del 1993, conv. nella L. n. 427 del 1993
Nelle cessioni intracomunitarie il regime di non imponibilità non viene meno per il solo errore o per l'inesistenza del codice IVA del cessionario, se restano provati i presupposti sostanziali dell'operazione.
artt. 4, 22, 28-quater e 28-nonies dir. n. 77/388/CEE
La disciplina unionale sulle cessioni intracomunitarie valorizza i requisiti sostanziali dell'operazione rispetto a quelli meramente formali.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da un ragionamento inferenziale corretto; non è censurabile la decisione che, valutando gli elementi disponibili, ritenga non dimostrata la realtà dell'operazione.
La censura è ammissibile solo nei limiti rigorosi del vizio denunciabile; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata o inammissibile perché la CTR ha valutato le prove con apprezzamento di merito e il ricorso non era autosufficiente.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie, l'erronea indicazione, l'inesistenza o la cessazione del codice IVA del cessionario costituiscono irregolarità formali che, da sole, non escludono il regime di non imponibilità, purché siano provati i requisiti sostanziali dell'operazione.
- In presenza di elementi formali anomali, l'onere di dimostrare l'effettività delle cessioni e la qualità di soggetto passivo del destinatario grava sul contribuente che invoca la non imponibilità.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera in modo attenuato: la mancata presa di posizione specifica dell'Ufficio non vale di per sé come ammissione dei fatti dedotti dal contribuente e non restringe automaticamente il thema decidendum.
- Nel ricorso per cassazione, le censure contro la valutazione delle prove devono essere formulate in modo autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che introduca per la prima volta in cassazione una questione nuova, soprattutto se formulata in modo generico e non chiaramente ricondotta a uno specifico vizio di legittimità.
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