Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25877/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro su un provvedimento del Tribunale di Salerno relativo a un procedimento esecutivo di valore inferiore a euro 1.033,00. In primo grado l'atto era stato annullato per contrasto con l'art. 46 della L. n. 374/1991; tuttavia la Commissione tributaria provinciale aveva compensato le spese ritenendo sussistenti oscillazioni giurisprudenziali sull'applicazione dell'esenzione. Il contribuente ha appellato la sola statuizione sulle spese, ma la CTR ha respinto l'appello. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe introdotto una nuova ratio sulla novità della questione e sull'assenza di univoci precedenti di legittimità; con il secondo si deduce violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 46 L. n. 374/1991, assumendo che la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito da tempo che l'esenzione si applica anche agli atti e provvedimenti del tribunale in procedimenti di valore inferiore alla soglia prevista.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Ha ricordato che l'art. 46 L. n. 374/1991, come modificato dalla L. n. 311/2004, esenta dal pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra spesa gli atti e provvedimenti relativi a cause e attività conciliative di valore non superiore a euro 1.033,00. Ha quindi ribadito che, secondo una giurisprudenza già consolidata e anteriore alla decisione della CTR, l'esenzione opera per tutti i provvedimenti adottati in procedimenti che presentino quel presupposto oggettivo, a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Ne consegue che la CTR ha errato nel ritenere la questione nuova e controversa e nel giustificare la compensazione delle spese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà provvedere sulle spese del merito e del giudizio di legittimità applicando il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato come norma violata per asserita ultrapetizione/integrazione da parte del giudice d'appello della motivazione sulla compensazione delle spese.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione al thema decidendum del giudizio tributario.

  • art. 46 L. n. 374/1991

    "Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"

    La Corte interpreta la disposizione, specie dopo la novella del 2004, nel senso che l'esenzione si estende a tutti i provvedimenti relativi a procedimenti di valore non superiore alla soglia legale, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario.

  • art. 1 L. 30/12/2004 n. 311

    La novella è letta come ampliativa dell'effetto esonerativo, spostando il focus sulla procedura giudiziale e non sul solo giudice di pace.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato in motivazione come disposizione dalla quale l'esenzione opera in deroga, per evitare il prelievo proporzionale su procedure di modesto valore.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Citato solo per il rinvio al contributo unificato quale unico onere residuo per le cause rientranti nell'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione da imposta di registro prevista per le cause di valore non superiore alla soglia legale si applica a tutti gli atti e provvedimenti del procedimento, non solo a quelli emessi dal giudice di pace ma anche a quelli adottati da altri uffici giudiziari.
  • Ai fini dell'applicazione dell'esenzione rileva il presupposto oggettivo del valore della causa, mentre è irrilevante il grado di giudizio o l'organo giudicante che ha emesso il provvedimento.
  • La ratio della disciplina è di ridurre il costo del servizio di giustizia per controversie di modesto valore, sicché una lettura restrittiva limitata al solo giudice di pace contrasterebbe con la finalità della norma.
  • Quando esista una giurisprudenza di legittimità già consolidata sul punto, non è giustificata la compensazione delle spese fondata sulla pretesa novità o incertezza della questione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.