Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società che svolge attività di servizi portuali aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, con la quale veniva richiesto il versamento di imposta maggiore rispetto a quanto pagato, sul presupposto dell'applicazione della disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 L. 724/1994. La controversia si innestava su un precedente giudizio parallelo relativo alla comunicazione di irregolarità e all'interpello disapplicativo, definito con accertamento definitivo della natura non di comodo della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la sentenza impugnata avesse attribuito efficacia di giudicato a una sentenza di primo grado del giudizio parallelo, non ancora idonea a fare stato; 2) violazione dell'art. 30 L. 724/1994, sostenendo che la contribuente non fosse stata gravata della prova contraria stringente richiesta per superare la presunzione di non operatività; 3) violazione degli artt. 36-bis e 37-bis d.P.R. 600/1973, deducendo l'assenza di vizi procedurali e formali della cartella. In memoria, la contribuente ha depositato una successiva sentenza passata in giudicato della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, per la medesima annualità, accertava espressamente l'effettiva operatività della società e l'insussistenza della presunzione di società di comodo. La Corte ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno sopravvenuto e ha ritenuto che esso precludesse il riesame della medesima questione comune ai due giudizi, correggendo solo la motivazione della sentenza impugnata quanto al titolo del giudicato posto a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il giudicato esterno formatosi nel giudizio parallelo tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo presupposto tributario della natura non di comodo della società per la stessa annualità, era rilevabile d'ufficio anche in cassazione e impediva la revisione della questione. La motivazione della decisione di merito è stata considerata sostanzialmente corretta, ma solo da correggere nel riferimento alla fonte del giudicato: non la sentenza di primo grado del parallelo giudizio, bensì la successiva sentenza definitiva della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In ragione dell'esito e dell'intervenuto giudicato esterno, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo per la parte pubblica soccombente.
Norme richiamate
Richiamato per contestare l'erronea attribuzione di efficacia di giudicato a una sentenza non definitiva; la Corte ha però valorizzato il giudicato esterno effettivamente formatosi con la successiva sentenza passata in giudicato.
Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti nei limiti oggettivi del rapporto giuridico dedotto; in ambito tributario è opponibile anche quando gli atti impugnati siano diversi, se identico è il rapporto sottostante e il punto fondamentale comune.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Parametrato al primo motivo di ricorso, deducente errori processuali sulla cosa giudicata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametrato al secondo e terzo motivo di ricorso, deducenti violazioni di legge sostanziale e processuale.
Disciplina delle società di comodo; il ricorrente sosteneva che il superamento della presunzione richiedesse prova contraria stringente, ma la Corte non ha accolto la censura perché la questione era coperta da giudicato esterno.
Norma sul controllo automatizzato alla base della cartella impugnata.
Richiamato nel terzo motivo come parametro per denunciare l'assenza di vizi procedurali della cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità quando risulti dagli atti del processo, anche se formatosi dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
- Nel processo tributario il giudicato sostanziale si estende al rapporto giuridico sottostante e preclude il riesame di un punto fondamentale comune, anche se gli atti impugnati nei due giudizi sono diversi, purché identico sia l'oggetto sostanziale della controversia.
- Quando una questione di fatto o di diritto costitutiva del presupposto dell'imposizione è già stata definitivamente accertata tra le stesse parti per la medesima annualità, il successivo giudizio relativo ad altro atto impositivo relativo allo stesso rapporto tributario deve arrestarsi per effetto del giudicato.
- In presenza di giudicato esterno sopravvenuto, la motivazione della decisione impugnata può essere corretta quanto alla fonte del giudicato, senza che ciò comporti accoglimento del ricorso se il decisum resta conforme al risultato imposto dal giudicato stesso.
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