Cassazione Civile, Ordinanza n. 28266/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato nel 2007 da una società poi fallita alla propria dipendente. I giudici di merito avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione e riconoscendo il diritto della lavoratrice al risarcimento ex art. 18 St. lav., con detrazione dell’aliunde perceptum e con dichiarazione di improcedibilità delle ulteriori pretese patrimoniali. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione della disciplina sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, sostenendo che, essendo il licenziamento e l’impugnazione stragiudiziale anteriori al 24 novembre 2010, la lavoratrice avrebbe dovuto depositare il ricorso giudiziale entro 270 giorni decorrenti non dal 31 dicembre 2011 ma dal 24 novembre 2010, con conseguente decadenza; (2) ha dedotto la violazione dell’art. 18 St. lav., sostenendo che la reintegra non potesse essere ordinata in presenza del fallimento e della cessazione dell’attività d’impresa, e che comunque la lavoratrice non avesse insinuato il proprio credito al passivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la decisione di merito, richiamando la giurisprudenza secondo cui il regime transitorio introdotto dal d.l. n. 225/2010, conv. in l. n. 10/2011, differisce al 31 dicembre 2011 l’efficacia della nuova decadenza anche per il termine di deposito del ricorso giudiziale; ne consegue che, nel caso concreto, il ricorso depositato il 5 aprile 2012 era tempestivo. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata, perché la sentenza impugnata non affrontava specificamente la dedotta cessazione dell’attività dell’impresa, la ricorrente non aveva dimostrato in modo puntuale che la questione fosse stata ritualmente devoluta in appello e, comunque, non era stata fornita prova certa della cessazione dell’attività aziendale fallita. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dall'art. 32 l. n. 183/2010
la Corte ribadisce che la disciplina novellata introduce una decadenza sostanziale anche per il deposito del ricorso giudiziale, da coordinare con l’impugnazione stragiudiziale.
il nuovo regime decadenziale si applica secondo una disciplina transitoria che, per effetto del differimento di efficacia, opera per i licenziamenti già intimati e impugnati prima del 24 novembre 2010 solo a decorrere dal 31 dicembre 2011.
art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011
acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011
la norma è letta come norma transitoria che azzera i termini già maturati e sposta in avanti l’efficacia della nuova decadenza.
art. 1, commi 38 e 39, l. n. 92/2012
riduzione del termine da 270 a 180 giorni
la riduzione del termine opera solo per i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge.
nella formulazione vigente ratione temporis ante l. n. 92/2012
viene confermata la reintegra e il diritto al risarcimento nei limiti della disciplina applicabile al caso concreto.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il regime decadenziale introdotto dall’art. 32 l. n. 183/2010 per l’impugnazione del licenziamento è unitario: impugnazione stragiudiziale e successivo deposito del ricorso giudiziale sono due momenti connessi, entrambi soggetti a decadenza.
- Per i licenziamenti intimati e già impugnati prima del 24 novembre 2010, la disciplina transitoria del d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011 differisce l’efficacia della nuova decadenza al 31 dicembre 2011, con conseguente tempestività dei ricorsi proposti entro 270 giorni da tale data.
- La decadenza di nuova istituzione non può essere applicata in modo da pregiudicare incolpevolmente il lavoratore che abbia agito secondo la disciplina previgente; la soluzione va letta in chiave di ragionevolezza e tutela dell’affidamento.
- La censura in cassazione che deduca l’impossibilità della reintegrazione per cessazione dell’attività d’impresa richiede una precisa allegazione della questione nei gradi di merito e un supporto probatorio certo sulla cessazione effettiva dell’attività; in difetto, il motivo è inammissibile o infondato.
- In sede di legittimità non è sufficiente il richiamo generico a documenti o relazioni del curatore: occorre riportarne il contenuto rilevante e dimostrare la rituale devoluzione della questione al giudice di appello.
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