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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28249/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso monitorio di un giornalista per ottenere il pagamento di compensi asseritamente dovuti per lavoro straordinario certificato ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti. La società datrice di lavoro propose opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto, ma la Corte d'appello riformò la decisione e rigettò l'opposizione, ritenendo dovute le somme sulla base delle certificazioni di straordinario rilasciate dai capiservizio e dell'assenza di prova del pagamento in busta paga. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 7 del CCNL giornalisti, sostenendo che la delega dei capiservizio dovesse essere specifica e provenire dal solo direttore; violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per l'utilizzo in appello di una nota della FNSI prodotta tardivamente; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte attribuito alle certificazioni valore di prova legale; nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dedotta insussistenza dello svolgimento di straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, interpretando l'art. 7 del CCNL nel senso che la certificazione del lavoro straordinario può essere richiesta e rilasciata dal direttore, dal caporedattore o dai capiservizio delegati, e che la norma non richiede una delega scritta né indica il solo direttore quale soggetto legittimato a conferire la delega. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la nota FNSI era stata utilizzata solo come conferma di un'interpretazione già autonomamente raggiunta e che l'ammissione di documenti nuovi in appello nel rito del lavoro rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, il quarto e il quinto motivo: le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. attingevano in realtà una tesi difensiva e non un fatto storico decisivo; le censure ex art. 116 c.p.c. erano non pertinenti perché la sentenza impugnata non attribuiva alle certificazioni natura di prova legale o di atto pubblico, ma le considerava documentazione privata idonea a dimostrare lo straordinario secondo la disciplina collettiva. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL giornalisti

    "Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal caporedattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili"

    La disposizione è letta nel senso che l'aggettivo "delegati" si riferisce ai soli capi-servizio; la norma non richiede una delega scritta né indica che debba provenire necessariamente dal direttore. La certificazione integra una documentazione privata qualificata e non una prova legale.

  • art. 1362 c.c.

    È applicato ai fini dell'interpretazione letterale e sistematica della clausola collettiva sullo straordinario.

  • art. 1363 c.c.

    È richiamato per leggere la clausola nel contesto complessivo del contratto collettivo e delle qualifiche professionali.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice di appello può disporre l'acquisizione di documenti e nuove prove secondo poteri discrezionali.

  • art. 437 c.p.c.

    La produzione documentale in appello è ammessa se ritenuta indispensabile; il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure formulate non colgono la ratio della decisione, che non fonda la statuizione su prove non dedotte o su un diverso regime di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte non ha attribuito alle certificazioni valore di prova legale, ma le ha valutate come documenti privati secondo prudente apprezzamento, in coerenza con la disciplina collettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta la critica alla valutazione delle prove o alle argomentazioni difensive.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    Richiamati per escludere che le certificazioni contrattuali avessero natura di atti pubblici o fede privilegiata.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una clausola collettiva sul lavoro straordinario, il significato letterale dei termini e la collocazione sistematica delle figure professionali possono far ritenere che la delega ai soggetti interni sia riferita solo ad alcune categorie indicate dal testo e non ad altre.
  • Se un contratto collettivo prevede che il lavoro straordinario sia "richiesto e certificato" da determinate figure apicali o da soggetti delegati, la certificazione resa da tali figure può integrare una prova documentale qualificata dell'effettuazione dello straordinario, senza assumere il valore di prova legale o di atto pubblico.
  • Nel rito del lavoro, l'ammissione di documenti nuovi in appello rientra nel potere discrezionale del giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non può essere costruito sulla semplice riproposizione di una diversa lettura delle prove o di una tesi difensiva.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale che la prova non ha; non è sufficiente contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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