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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28248/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente dopo che la società le aveva contestato di essere entrata in azienda in un orario diverso da quello risultante dalla timbratura del badge, effettuata da un collega al suo posto, con una successiva ulteriore timbratura. La datrice di lavoro ha qualificato il fatto come utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione delle presenze e violazione dei doveri di correttezza, ritenendolo tale da integrare giusta causa di recesso. Il Tribunale, sia in fase sommaria sia in opposizione ex L. n. 92 del 2012, ha rigettato le domande della lavoratrice; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo della condotta, escludendo che si trattasse di mero errore e affermando la proporzionalità della sanzione. In cassazione la lavoratrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1175 e 1375 c.c. e delle norme collettive richiamate; 2) omesso esame/omessa pronuncia sulla contestazione e sul licenziamento, in particolare sulla erronea indicazione di una norma del CCNL asseritamente inesistente, oltre a nullità per motivazione apparente; 3) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, dell'art. 5 L. n. 604/1966 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché nullità per motivazione apparente; 4) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'autore materiale fosse il collega e che la sanzione fosse sproporzionata anche alla luce di altri documenti prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'eventuale erronea indicazione, nella lettera di licenziamento, della norma del CCNL non incideva sulla correlazione tra contestazione e sanzione né sui diritti di difesa, essendo stato contestato e giudicato il medesimo fatto materiale, cioè l'utilizzo fraudolento del badge per far risultare una presenza anticipata. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in cassazione, e che la motivazione della sentenza impugnata non era affatto apparente ma consentiva di ricostruire la ratio decidendi. È stata inoltre confermata la giusta causa di licenziamento per la gravità del fatto, la sua volontarietà e la lesione del vincolo fiduciario. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato solo come norma sulla interpretazione contrattuale, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva nel caso concreto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione rilevante rispetto alla correttezza della contestazione disciplinare.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ritiene che la vicenda integri una violazione decisiva di buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia va denunciata come nullità processuale e che, nel caso concreto, non vi è stata omissione decisiva perché il fatto contestato è stato esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che vi sia stato un uso delle prove difforme dai limiti del giudizio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente sussiste solo in caso di totale carenza del percorso logico-argomentativo; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente e intelligibile.

  • art. 2119 c.c.

    Il fatto contestato è stato ritenuto integrare giusta causa di licenziamento per la grave lesione del vincolo fiduciario.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato per censurare la tutela applicata al licenziamento; la Corte conferma la legittimità del recesso e quindi esclude vizi della decisione di merito sul punto.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio nel licenziamento; la Corte non accoglie la censura, ritenendo provato il fatto addebitato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come vizio dedotto per violazione di legge; la Corte esclude la fondatezza delle doglianze sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la nullità della sentenza e l'omessa pronuncia/motivazione; la Corte esclude la sussistenza del vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e l'inammissibilità delle censure dirette a una nuova valutazione del merito.

  • art. 348 ter, comma 5 c.p.c.

    Richiamato per la doppia conforme: in tale ipotesi il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, la correlazione tra addebito e sanzione è rispettata quando il giudice accerta il medesimo fatto storico contestato al lavoratore, anche se nella lettera di recesso vi sia un errore nel richiamo della norma collettiva applicabile, purché tale errore non abbia inciso sul diritto di difesa.
  • Il principio di immutabilità della contestazione è violato solo se il recesso si fonda su circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate; non basta una diversa qualificazione giuridica del medesimo comportamento.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere confusa con quella di omessa motivazione: il primo vizio richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione, il secondo attiene alla insufficienza del percorso argomentativo; i due vizi non possono essere cumulati in modo promiscuo nello stesso motivo.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la scelta delle fonti di prova attendibili e la loro ponderazione appartengono al giudice di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione del criterio logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza consente di ricostruire la ratio decidendi, il vizio non sussiste.
  • La timbratura fraudolenta del badge, realizzata con l'accordo di un collega per far risultare una presenza anticipata, può integrare giusta causa di licenziamento ove risulti connotata da volontarietà, intenzionalità e grave lesione del vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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