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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, a seguito di transazione tra le parti. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione tra le parti. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un professionista nei confronti della cassa previdenziale di categoria per ottenere la corresponsione della pensione di anzianità. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole all'assicurato. L'ente previdenziale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, articolando due motivi di censura. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, l'ente depositava memoria con atto di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, rappresentando che le parti avevano transatto la lite.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza nel termine indicato dal collegio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione per rinuncia.

  • art. 13, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude, in ragione dell'esito del giudizio, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate tra le parti.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, non sussiste il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto per gli esiti sfavorevoli del gravame.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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