Cassazione Civile, Ordinanza n. 28247/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da diversi dirigenti medici per il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale e/o di retribuzione di posizione variabile aziendale. L'azienda sanitaria propose opposizione, sostenendo, per la voce variabile, che la delibera del direttore generale che aveva inciso sul fondo e sulla misura della voce economica riguardasse un atto di macro-organizzazione e quindi rientrasse nella giurisdizione amministrativa; per la voce minima, sostenne che il trattamento complessivo corrisposto non fosse inferiore ai minimi contrattuali e che comunque vi fosse compensazione o assorbimento tra le diverse componenti. La Corte d'appello accolse i gravami dei medici, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando illegittima la delibera aziendale e riconoscendo le differenze retributive, anche escludendo compensazioni tra retribuzione minima e variabile. In cassazione l'azienda sanitaria dedusse sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla voce variabile; 2) violazione dell'art. 353 c.p.c. per non avere la Corte d'appello rimesso le parti al primo giudice dopo aver riformato la declinatoria di giurisdizione; 3) ultrapetizione, giudicato e omesso esame; 4) errata esclusione del rilievo delle risorse disponibili per la componente variabile; 5) erronea decisione sulla retribuzione minima; 6) violazione delle norme sulla compensazione e omessa valutazione di documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo che, una volta riformata la decisione di primo grado sulla giurisdizione e affermata la giurisdizione del giudice ordinario per la domanda relativa alla retribuzione di posizione variabile aziendale, la Corte d'appello non potesse decidere direttamente nel merito ma dovesse rimettere le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. Il primo motivo è stato respinto perché la giurisdizione ordinaria è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata sulle controversie aventi ad oggetto la corretta corresponsione della retribuzione prevista dal contratto collettivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità; il quarto motivo è stato assorbito; il quinto e il sesto sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Taranto, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione, ma i motivi diversi dal secondo sono stati in larga parte respinti o dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito o difettavano di specificità
se il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice, deve rimettere le parti davanti al primo giudice e non decidere nel merito
invocato in relazione al requisito di specificità del ricorso; il motivo che non localizza o riproduce gli atti rilevanti è inammissibile
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità
richiamato in relazione al giudicato interno asseritamente formatosi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato per la compensazione, ma la censura è stata considerata inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto della Corte territoriale
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che il ricorso fosse accolto su tale profilo
richiamato per sostenere la natura di atto di macro-organizzazione della delibera; la Corte ha escluso che la delibera riguardasse il finanziamento degli istituti e l'ha ricondotta invece al trattamento economico
richiamato per il riparto di giurisdizione nelle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 60 CCNL 1994-1997
richiamato dalle parti come fonte del fondo e della disciplina della voce variabile
art. 50 CCNL 1998-2001
richiamato dalle parti come fonte contrattuale rilevante per il trattamento economico dei dirigenti medici
art. 24 CCNL 2005
richiamato dalla Corte d'appello per affermare che la retribuzione variabile aziendale si aggiunge alla minima contrattuale
Massime di principio
- Nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato in cui il dipendente deduca il diritto alla corretta corresponsione di voci retributive previste dalla contrattazione collettiva, la posizione soggettiva azionata va qualificata come diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, anche se la domanda implichi la contestazione di provvedimenti del datore pubblico che incidono sulla misura della retribuzione.
- Quando il giudice d'appello riforma la pronuncia di primo grado che aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario, non può decidere direttamente nel merito della domanda, ma deve rimettere le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
- Un motivo di ricorso per cassazione che invochi error in procedendo o violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum deve essere specifico e contenere la localizzazione o la riproduzione essenziale degli atti rilevanti; in difetto, è inammissibile.
- Non è consentito, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, ottenere in cassazione una rivalutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice territoriale.
- La censura sulla compensazione tra voci retributive è inammissibile se, in sostanza, mira a contestare l'accertamento di fatto sulla mancata corresponsione di somme compensative o sul concreto contenuto documentale esaminato dal giudice di merito.
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