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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva agito per ottenere la conversione in rapporto a tempo indeterminato nei confronti dell’ente utilizzatore, deducendo di aver prestato attività in virtù di due contratti di lavoro temporaneo stipulati con un’impresa fornitrice, per mansioni impiegatizie presso una banca. In primo grado era stata ritenuta nulla la causale del primo contratto, perché generica, mentre il secondo era stato giudicato legittimo; era stata inoltre ritenuta provata in capo alla banca la violazione della clausola di contingentamento del CCNL, con conseguente conversione del rapporto con l’utilizzatore. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo legittimo anche il primo contratto e irrilevante, ai fini della conversione, l’eventuale superamento delle percentuali di contingentamento. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione della L. n. 196/1997, artt. 1, 3 e 10 e dell’art. 25 del CCNL di settore, sostenendo che la causale del primo contratto fosse generica e quindi illegittima. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando il capo relativo all’onere della prova sulla clausola di contingentamento e invocando la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3 L. n. 230/1962. La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo generica la causale del primo contratto e quindi illegittimo il contratto di fornitura, con conseguente instaurazione del rapporto in capo all’utilizzatore; ha rigettato il secondo motivo della lavoratrice, escludendo che la violazione della clausola di contingentamento comportasse, da sola, la conversione del rapporto; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato per difetto di interesse. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per riesaminare la vicenda limitatamente al primo contratto e regolare le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della lavoratrice, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame del primo contratto di lavoro temporaneo, alla luce del principio secondo cui la causale non può essere generica o meramente riproduttiva della formula normativa o contrattuale. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la violazione della clausola di contingentamento del CCNL, nella disciplina applicabile ratione temporis, non determina di per sé la conversione del rapporto con l’utilizzatore in assenza di sanzione espressa. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della banca per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la statuizione sfavorevole alla lavoratrice sul punto del contingentamento sarebbe comunque rimasta ferma. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2

    Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è legittimo solo se le esigenze addotte rientrano nelle categorie previste dalla norma e sono indicate in modo specifico, non generico.

  • L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3

    Richiamato come disciplina della forma e del contenuto del contratto di fornitura nel sistema del lavoro interinale.

  • L. n. 196 del 1997, art. 10

    L’illegittimità del contratto di fornitura comporta che il rapporto si considera instaurato a tutti gli effetti con l’utilizzatore.

  • art. 25 CCNL Aziende di credito dell'11.07.1999

    Le causali contrattuali richiamate dal CCNL non possono essere evocate in modo solo parziale o tautologico; la clausola deve individuare concretamente l’esigenza temporanea.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    Nel caso del primo contratto, non era ancora in vigore al momento della stipulazione, sicché non si applicava alla fattispecie.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, art. 86

    La disciplina transitoria non incideva sui contratti già interamente assoggettati alla L. n. 196/1997, ma confermava l’irrilevanza delle clausole di contingentamento ai fini della conversione.

  • L. n. 230 del 1962, art. 3

    Richiamato dalla banca nel ricorso incidentale in relazione all’onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che l’onere di provare la violazione del contingentamento gravasse sulla lavoratrice; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di interesse.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

    Richiamato nel dispositivo in tema di ulteriore contributo unificato, nei limiti risultanti dal testo.

Massime di principio

  • Nel lavoro interinale disciplinato dalla L. n. 196/1997, la causale del contratto di fornitura deve essere specifica e concretamente riconducibile a una delle ipotesi legali o contrattuali previste; una formula generica o meramente riproduttiva della previsione astratta rende il contratto illegittimo.
  • L’illegittimità del contratto di fornitura determina l’applicazione delle conseguenze del divieto di intermediazione e interposizione, con instaurazione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore effettivo.
  • La violazione della clausola di contingentamento prevista dal CCNL, in assenza di una espressa sanzione normativa, non comporta di per sé la conversione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore quando il contratto sia stato stipulato sotto la vigenza della L. n. 196/1997.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando la parte non ha un interesse concreto e attuale alla decisione, perché la statuizione oggetto di censura resterebbe comunque ferma anche nell’ipotesi di accoglimento della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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