Cassazione Civile, Ordinanza n. 12087/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione, proposta da un soggetto sanzionato, avverso un verbale per violazione dell’art. 146, comma 3, codice della strada. In primo grado l’opposizione era stata rigettata in accoglimento dell’appello incidentale del Comune. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 343, 347, 166, 348 e 333 c.p.c., nonché della l. n. 689 del 1981 e del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che l’appello incidentale del Comune fosse tardivo e quindi inammissibile. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile il rito del lavoro e il relativo termine di 10 giorni, mentre il giudizio, introdotto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, doveva restare soggetto al rito ordinario, con termine di costituzione di 20 giorni prima dell’udienza. Il secondo motivo riguardava la regolamentazione delle spese, ma è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, iniziato con citazione notificata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, restasse disciplinato dal rito ordinario e non dal rito del lavoro. Di conseguenza, l’appello incidentale del Comune, depositato il 12 settembre 2014 a fronte di udienza fissata per il 4 ottobre 2014, era tardivo perché il termine di 20 giorni per la costituzione andava computato a ritroso tenendo conto anche della sospensione feriale, con scadenza al 30 luglio 2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello principale del ricorrente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 146, comma 3, codice della strada
Norma violata nel verbale oggetto di opposizione; il ricorso non verte sul merito della violazione, ma sul regime processuale dell’impugnazione.
L’appello incidentale deve essere proposto secondo i termini previsti per la costituzione dell’appellato, con richiamo all’art. 166 c.p.c. nel rito ordinario.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata in tema di termini e modalità di proposizione dell’impugnazione.
Nel rito ordinario il convenuto/appellato deve costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza; tale termine si applica anche all’appello incidentale nel caso esaminato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull’impugnazione incidentale e sui termini di proposizione.
Cornice normativa dell’opposizione a sanzione amministrativa.
La disciplina processuale introdotta dal decreto non si applica ai procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore; le controversie pendenti restano regolate dalla disciplina previgente.
Richiamato dal Tribunale per applicare erroneamente il rito del lavoro al giudizio di opposizione.
Nel rito del lavoro prevede il termine di 10 giorni per la costituzione dell’appellato; la Corte afferma che tale termine non era applicabile al caso di specie.
art. 36 d.lgs. n. 150 del 2011
Le disposizioni del decreto si applicano ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore; quelle abrogate o modificate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti.
La sospensione feriale dei termini, per l’anno rilevante, si estendeva dal 1 agosto al 15 settembre; la modifica successiva ha ridotto il periodo solo dal 2015.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa introdotti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 continua ad applicarsi la disciplina processuale previgente, compreso il rito ordinario anche in appello.
- L’appello incidentale, nel rito ordinario, deve essere proposto nei termini di costituzione previsti dall’art. 166 c.p.c., richiamato dall’art. 343 c.p.c.; l’uso del termine del rito del lavoro è erroneo se il processo non è soggetto al d.lgs. n. 150 del 2011.
- La sospensione feriale dei termini si applica anche ai termini a ritroso: nel calcolo del termine di costituzione anteriore all’udienza occorre tenere conto della parentesi feriale, facendo proseguire il computo oltre il periodo sospeso fino al suo completo esaurimento.
- Se l’appello incidentale è tardivo, esso è inammissibile e il giudice deve esaminare l’appello principale rimasto assorbito dall’erroneo accoglimento dell’incidentale.
- In presenza di una disciplina processuale sopravvenuta, la regola decisiva è quella tempus regit actum, salvo diversa previsione transitoria espressa.
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