Cassazione Civile, Ordinanza n. 16021/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata, non contestata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio per avvenuta definizione agevolata. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione agevolata ha reso superfluo l'esame delle censure.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 per determinare un incremento patrimoniale imputato all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, in appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo alla mancata applicazione del c.d. principio della famiglia fiscale, dalla cui accoglienza sarebbe derivato l'annullamento dell'intera pretesa; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presunzione posta a base dell'accertamento fosse costruita su una presunzione semplice infondata, perché i fatti noti assunti dall'Ufficio (fase di start up delle società partecipate e asserita assenza di autonomia finanziaria) erano smentiti dagli atti; 3) violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, perché le spese per investimenti nella società Pizza Team s.r.l., effettuate nel 2003, potevano rilevare solo nel 2003 e nei quattro anni precedenti, non nel 2006. Nelle more del giudizio il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, depositando la documentazione della rottamazione ter, i piani di rateizzazione e le quietanze di pagamento, e chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma quarto; comma quinto
Norma posta a base dell'accertamento sintetico dell'incremento patrimoniale; i motivi di ricorso contestavano la corretta applicazione delle presunzioni e il periodo di imputazione delle spese per investimenti.
È invocato come parametro dell'omessa pronuncia della sentenza d'appello su uno specifico motivo di gravame.
Sono richiamati per censurare la ripartizione dell'onere probatorio e l'uso di presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento.
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. nella L. n. 136 del 2018
È la base normativa della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e della sospensione del giudizio in attesa della definizione della procedura.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione a una valida definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, documentata in giudizio e non contestata dalla controparte, determina l'estinzione del processo tributario relativo alla pretesa definita.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la posizione debitoria oggetto del giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria.
- In presenza di documentazione regolare relativa alla definizione agevolata e di assenza di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, il giudice deve prendere atto dell'estinzione del giudizio.
- Le questioni concernenti omessa pronuncia, presunzioni e imputazione temporale degli incrementi patrimoniali restano assorbite se il rapporto processuale si estingue per effetto della definizione agevolata.
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