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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29609/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di una società di telecomunicazioni, che aveva dedotto di essere stato adibito al servizio "187" e poi a mansioni dequalificanti, di aver subito condotte vessatorie integranti mobbing e di essere stato destinatario di una sanzione disciplinare pecuniaria. La Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato illegittimi l'adibizione al servizio "187" in un determinato periodo, il demansionamento successivo e la multa disciplinare, condannando la società al risarcimento del danno alla professionalità e ordinando la reintegra nelle mansioni equivalenti con specifiche modalità di svolgimento della prestazione. Con sentenza definitiva aveva poi liquidato anche il danno non patrimoniale da mobbing. Il lavoratore ha proposto ricorso principale per cassazione con quattro motivi: ha censurato i criteri di liquidazione del danno, lamentando l'uso di tabelle risalenti e non rivalutate, l'applicazione delle tabelle romane anziché milanesi e la limitazione temporale del risarcimento al deposito del ricorso introduttivo invece che alla decisione d'appello, deducendo anche omessa pronuncia e omesso esame del fatto del perdurante demansionamento. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con sei motivi, contestando la ritenuta non contestazione dei fatti allegati dal lavoratore, la conseguente violazione del contraddittorio, la mancanza di prova del demansionamento e del mobbing, il vizio di motivazione e l'illegittimità della declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare, sostenendo che l'adibizione al servizio "187" fosse legittima e che il rifiuto del dipendente fosse quindi ingiustificato. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che nel rito del lavoro l'onere di contestazione ex art. 416 c.p.c. e il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguardano i fatti storici costitutivi e non le qualificazioni giuridiche, e che nel caso concreto la società aveva effettivamente contestato in primo e secondo grado le allegazioni fattuali del dipendente; ha quindi escluso che le circostanze dedotte potessero considerarsi pacifiche. In conseguenza di ciò ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi dell'incidentale e quelli del ricorso principale relativi a danni e criteri di liquidazione, e ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva fondato l'accertamento di demansionamento e mobbing sul presupposto della non contestazione dei fatti allegati dal lavoratore. Ha precisato che le difese della società contenevano una contestazione puntuale dei fatti storici dedotti e che il principio di non contestazione non opera rispetto alle mere qualificazioni giuridiche o alle valutazioni. Accolto tale motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso incidentale e i motivi del ricorso principale, poiché attinenti alle conseguenze risarcitorie e ai criteri di liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come base dei motivi per violazione di legge nei ricorsi principale e incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per i motivi dedotti come nullità della sentenza o violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo o il vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato per sostenere una pretesa omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ne afferma la portata in tema di non contestazione dei fatti allegati e di fatti da porre a fondamento della decisione

  • art. 116, secondo comma, c.p.c.

    viene richiamato per precisare che la non contestazione dei fatti secondari può rilevare solo come argomento di prova

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato nel motivo di ricorso incidentale come parametro per denunciare motivazione apparente o inesistente

  • art. 167 c.p.c.

    è menzionato in parallelo all'art. 416 c.p.c. per l'onere di contestazione del convenuto nel rito ordinario

  • art. 2087 c.c.

    è invocato nei motivi del ricorso principale come norma di riferimento per la tutela dell'integrità psico-fisica e della professionalità del lavoratore

  • art. 2103 c.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale in relazione al demansionamento

  • art. 2697 c.c.

    è evocato in relazione all'onere della prova del demansionamento e del mobbing

  • art. 1223 c.c.

    è richiamato dal ricorrente principale per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante

  • art. 1226 c.c.

    è richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1362 c.c. e ss.

    è richiamato per contestare l'interpretazione della memoria difensiva della società ai fini della non contestazione

  • art. 1460 c.c.

    è richiamato nel motivo relativo alla legittimità o meno del rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa

  • art. 2909 c.c.

    è richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sul divieto di adibizione a una certa mansione

  • art. 416 c.p.c.

    la Corte lo utilizza per definire l'onere del convenuto nel rito del lavoro di prendere posizione in modo preciso sui fatti allegati

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    è richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    è richiamato come novella dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il convenuto adempie all'onere di contestazione quando prende posizione in modo specifico sui fatti storici allegati dall'attore; la contestazione può risultare anche da una difesa logicamente incompatibile con l'ammissione di quei fatti.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere, ma non si estende alle qualificazioni giuridiche, alle valutazioni, alle domande o alle argomentazioni difensive.
  • Le circostanze secondarie dedotte solo a fini probatori non sono soggette al medesimo regime di non contestazione dei fatti primari.
  • Se la decisione di merito fonda l'accertamento quasi esclusivamente sulla ritenuta non contestazione dei fatti allegati, la verifica della corretta applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. è centrale e, se errata, travolge gli ulteriori capi dipendenti della sentenza.
  • Quando viene accolto un motivo processuale preliminare che incide sul fondamento dell'accertamento di merito, restano assorbiti i motivi che attaccano le conseguenze risarcitorie e i criteri di quantificazione del danno.
  • In tema di liquidazione del danno, i criteri equitativi devono essere applicati in coerenza con il momento della decisione e con i parametri richiamati in causa, ma tali profili restano assorbiti se cade il presupposto dell'accertamento della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoMobbingRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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