Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1209/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ridotto il periodo di danno riconosciuto ai lavoratori assunti con contratti a progetto ritenendo illegittimo il recesso/sospensione anticipata comunicata dallA.T.E.R.P. il 6 ottobre 2016 per il periodo 10.8.2015-9.8.2016. LA.T.E.R.P. deduceva errata interpretazione delle clausole contrattuali (art. 9 e art. 12 del contratto a progetto), disciplina della sospensione e della risoluzione per mancato finanziamento (factum principis), richiamava numerose norme del codice civile relative allinterpretazione e alladempimento delle obbligazioni e contestava la mancata disapplicazione della delibera regionale n. 344/2016 ai sensi dellart. 63 D.lgs. n.165/2001. Inoltre rilevava che i lavoratori erano a conoscenza della clausola che subordinava il pagamento all'erogazione dei finanziamenti regionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta linterpretazione della Corte territoriale secondo cui la sospensione effettuata dallA.T.E.R.P. nel periodo 10.8.2015-9.8.2016 non era giustificata dalla cessazione del finanziamento, perché tale cessazione era stata formalmente attestata solo dalla delibera della Giunta regionale del 9.8.2016 e non poteva produrre effetti retroattivi. La Cassazione ha confermato che laccertamento della volontà contrattuale e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e che la interpretazione adottata dalla Corte di appello era plausibile e logicamente motivata. Ha altresì ritenuto non decisiva la censura sulla disapplicazione della delibera n. 344/2016, avendo la corte di merito qualificato latto come atto privatistico di gestione del rapporto. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; nulla per le spese, con rilievo sulla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dellart. 13, comma quater, d.p.r. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiami agli specifici motivi di cassazione posti a fondamento del ricorso (violazione di legge, motivazione apparente o contraddittoria, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto infondate tali censure in quanto la valutazione delle prove e linterpretazione contrattuale sono fondate e plausibili.

  • codice civile

    artt. 1362, 1363, 1341, 1256, 1218, 1176, 1206

    Richiamate in relazione ai canoni di interpretazione del contratto e agli obblighi di adempimento e diligenza; la Corte ha ritenuto che i criteri di interpretazione siano stati correttamente applicati dal giudice di merito e che il ricorrente non abbia dimostrato una violazione dei canoni legali di interpretazione.

  • art. 9 e art. 12 del contratto a progetto

    art. 9 (pagamento della prestazione effettuata), art. 12 (facoltà di recesso anticipato per giusta causa)

    La Corte dappello ha escluso lapplicazione retroattiva dellart. 9 al periodo di sospensione non giustificata e ha ritenuto che lart. 12 consentisse il recesso solo a fronte di una giusta causa concretamente verificata (cessazione finanziamento) la quale è stata accertata solo con la delibera del 9.8.2016.

  • art. 63 D.lgs. n.165/2001

    La censura della ricorrente relativa alla disapplicazione della delibera regionale ai sensi dellart. 63 è stata ritenuta non decisiva: la corte di merito ha qualificato la delibera come atto di gestione privatistica del rapporto e non come atto amministrativo immediatamente disapplicabile dal giudice del lavoro.

  • Delibera regionale n. 344/2016 (Giunta regionale, 9.8.2016)

    Delibera che ha attestato la cessazione del finanziamento del progetto

    Riconosciuta come l'atto che ha formalmente accertato la cessazione del finanziamento e i cui effetti sono stati ritenuti validi dal momento della sua emanazione; non produttiva di effetti retroattivi sul periodo di sospensione precedente.

  • d.p.r. n.115/2002

    Dispositivo relativo al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dellulteriore importo, ove dovuto.

  • giurisprudenza di legittimità

    Cass. n. 3964/2019; Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 4460/2020; Cass. n. 9105/2017; Cass. n. 20921/2019 e altri precedenti

    Richiamata per i principi relativi allinterpretazione contrattuale, al limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e alla natura della motivazione del giudice di merito; confermano che se linterpretazione adottata dal giudice di merito è plausibile e logicamente motivata non è sufficiente la mera alternativa interpretativa proposta dal ricorrente per ottenere la cassazione.

Massime di principio

  • La cessazione o la revoca di un finanziamento pubblica deve risultare da un atto formale: la sua efficacia in rapporto a obbligazioni o contratti decorre dalla data dellatto e non può normalmente essere fatta valere retroattivamente per giustificare comportamenti precedenti.
  • La qualificazione della sospensione delle prestazioni da parte del datore come legittima o illegittima dipende dalle clausole contrattuali e dalla concreta prova della sussistenza della causa di sospensione; una sospensione non prevista contrattualmente può dare luogo a responsabilità e danni.
  • Linterpretazione del contratto è ricerca di fatto affidata al giudice di merito; se la sua interpretazione è plausibile e logicamente motivata, la Corte di cassazione non la riforma limitandosi lappellante a proporre uninterpretazione alternativa.
  • Per censurare in cassazione la motivazione del giudice di merito il ricorrente deve indicare in modo specifico le regole legali di interpretazione violate e dimostrare in quale punto la motivazione sia illogica o insufficiente; la mera contrapposizione di interpretazioni non è sufficiente.
  • La richiesta di disapplicazione di un atto regionale o amministrativo davanti al giudice ordinario richiede lindividuazione della natura pubblicistica dellatto; se latto è qualificato come atto di gestione privatistica del rapporto la disapplicazione potrebbe non essere percorribile.
  • Quando il pagamento è subordinato a finanziamenti esterni, è essenziale che la condizione sia formulata chiaramente e che lente pubblico formalizzi tempestivamente la revoca del finanziamento per limitare il rischio di responsabilità verso i lavoratori.
  • In controversie su recesso o sospensione di contratti di lavoro a progetto, conviene documentare tempestivamente e formalmente lo stato dei finanziamenti e gli atti amministrativi collegati, oltre a seguire le procedure contrattuali di recesso per evitare responsabilità per il periodo antecedente lassegnazione formale dellatto di cessazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.