Cassazione Civile, Ordinanza n. 28746/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'ente ospedaliero aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2004 in eccedenza, assumendo di non aver considerato, nel calcolo degli acconti e del saldo, la deduzione prevista per l'impiego di personale disabile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'Agenzia delle Entrate aveva appellato sostenendo che il termine di decadenza per chiedere il rimborso, ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, dovesse decorrere dai singoli versamenti in acconto, perché l'errore sarebbe stato già presente al momento della loro effettuazione. La CTR ha respinto l'appello ritenendo tempestiva l'istanza. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il dies a quo decorresse dagli acconti e non dal saldo, poiché la deduzione per i dipendenti disabili era già spettante e conoscibile sin dall'inizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 da parte della CTR, richiamando il principio per cui, nei versamenti diretti, il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo quando il diritto al rimborso dipenda da una determinazione finale dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale; decorre invece dai singoli acconti solo se questi erano già, in tutto o in parte, non dovuti al momento del versamento. Nel caso concreto la CTR aveva accertato, con valutazione di fatto insindacabile, che l'erroneo versamento era dipeso dalla determinazione definitiva del quantum dell'IRAP senza considerare le detrazioni per il personale disabile e che il pagamento era avvenuto al saldo del 19 luglio 2005. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di versamenti diretti
Il termine decorre dal versamento del saldo se il diritto al rimborso nasce da un'eccedenza rispetto al tributo complessivamente dovuto o da una successiva determinazione definitiva dell'an e del quantum; decorre dai singoli acconti solo se questi risultavano già non dovuti al momento del versamento.
art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
detrazioni spettanti per l'impiego di personale disabile
La deduzione per personale disabile rileva nella determinazione della base imponibile IRAP e può incidere sull'ammontare eventualmente rimborsabile.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
Richiamato solo per la trattazione camerale con contraddittorio regolarmente instaurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato in quanto la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di tributi versati con acconti e saldo, il dies a quo della decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 va individuato in base alla causa concreta dell'indebito: se il credito nasce solo con la determinazione finale dell'imposta, il termine decorre dal saldo; se invece l'acconto era già indebito al momento del pagamento, il termine decorre da quel singolo versamento.
- Quando la quantificazione del tributo dipende da elementi determinabili solo a consuntivo, la tempestiva richiesta di rimborso deve essere valutata avendo riguardo al momento in cui il contribuente può conoscere in modo definitivo an e quantum del proprio credito.
- L'accertamento della CTR circa il momento in cui si è determinata in via definitiva l'obbligazione fiscale costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
- La deduzione o detrazione che incide sulla base imponibile può rilevare, ai fini del rimborso, solo nella misura in cui la sua mancata considerazione abbia inciso sulla determinazione definitiva del tributo e quindi sul momento di decorrenza della decadenza.
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