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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento e gli atti presupposti, deducendo in sostanza la mancata notifica della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, la mancata notifica degli atti presupposti e l'inesistenza dei crediti posti a base dell'iscrizione. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per asserita violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria e ordinaria in relazione a crediti di natura previdenziale e amministrativa; il secondo e il terzo contestavano, con formule cumulate e tra loro eterogenee, vizi motivazionali, omessa pronuncia, violazione di legge e violazione dell'art. 2697 c.c., insistendo sul mancato esame della notifica della comunicazione preventiva, sulla prova della notifica delle cartelle e sull'applicabilità dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di INPS e INAIL nel giudizio di cassazione, compensando le spese nei loro confronti, e ha rigettato il ricorso nel resto. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza del paradigma ex art. 360 c.p.c., per cumulo di censure eterogenee e perché non coglieva la ratio decidendi, essendo già passato in giudicato interno il difetto di giurisdizione parziale pronunciato in primo grado. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per tecnica di redazione confusa, per mancato adeguamento al nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, per difetto di specificità e per introduzione di questioni nuove. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore del solo agente della riscossione, liquidate in euro 8.200 oltre compensi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello ha ritenuto che la decisione di primo grado fosse ultra petita perché aveva applicato d'ufficio una violazione non dedotta dalla parte, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha censurato i motivi perché formulati in modo promiscuo e cumulativo rispetto ai diversi paradigmi di ricorso; per il n. 5 ha richiamato il testo riformato, applicabile alla sentenza impugnata, che consente solo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione tributaria su alcuni crediti; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non pertinente alla ratio della decisione.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla giurisdizione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla giurisdizione; la Corte non ne ha tratto alcuna conseguenza utile per l'accoglimento.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La Corte d'appello ha escluso che la norma, relativa al previo avviso prima dell'esecuzione, fosse applicabile alle misure cautelari come l'iscrizione ipotecaria; la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità delle censure.

  • art. 77, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria; la Corte ha ritenuto la censura nuova o comunque non specificamente dedotta.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Invocato nel ricorso in relazione all'impugnazione degli atti della riscossione; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'asserito difetto di prova della notifica delle cartelle e della comunicazione preventiva; la Corte ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 370 c.p.c.

    Citato in relazione alla mera comparsa di costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati con chiaro riferimento al paradigma dell'art. 360 c.p.c.; il cumulo promiscuo di violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali, se non consente di individuare la reale censura, determina l'inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione, per le sentenze soggette al testo riformato dell'art. 360, n. 5, c.p.c., può essere denunciato solo come omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: quando si contesta la notificazione di atti presupposti o di cartelle, occorre riprodurre o indicare puntualmente gli elementi documentali rilevanti per consentire alla Corte il controllo della decisività.
  • Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove o non tempestivamente dedotte nei gradi di merito; l'assenza di specifica allegazione e riproposizione delle eccezioni impedisce l'esame del motivo.
  • Il ricorso deve cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una preclusione processuale o su un giudicato interno non specificamente censurati, la critica è inammissibile.
  • La norma che disciplina il previo avviso prima dell'espropriazione forzata non è automaticamente estensibile alle misure cautelari, come l'iscrizione ipotecaria, salvo specifica base normativa e corretta deduzione della relativa questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzataEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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