Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16067/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un conduttore di un immobile ad uso abitativo, rilasciato dopo un’esecuzione di sfratto per morosità, ha agito per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia della clausola contrattuale che qualificava la locazione come transitoria, sostenendo che il rapporto fosse in realtà stabile e soggetto alla disciplina dell’equo canone; ha quindi chiesto la sostituzione della clausola con la normativa imperativa, la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale e il rimborso di alcune spese (sostituzione della caldaia, relazione tecnica, mediazione). I convenuti, eredi dei locatori, hanno resistito contestando la natura non transitoria del rapporto, eccependo la prescrizione parziale delle pretese restitutorie e proponendo domanda riconvenzionale per canoni non pagati e altre spese contrattualmente o causalmente poste a carico del conduttore. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato i reciproci crediti e ha liquidato in favore del conduttore una somma inferiore a quella stabilita dal Tribunale. Il ricorrente ha poi impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) deducendo violazione del divieto di domande nuove in appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l’asserita novità della richiesta di detrazione dell’equo canone per un periodo determinato; 2) denunciando violazione delle norme sulla compensazione e sulla disciplina dell’equo canone, per avere la Corte territoriale decurtato somme già conteggiate nella CTU e per aver usato un parametro di calcolo ritenuto errato; 3) lamentando l’erronea compensazione integrale delle spese di lite in appello; 4) censurando la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, che avrebbe dovuto essere fissata dai singoli pagamenti e non dalla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando anche che la richiesta di compensazione dei reciproci crediti si collocava nell’ambito di mere difese e non integrava domanda nuova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l’apparenza di violazioni di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle risultanze peritali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su un presupposto processuale inesistente, dato che la Corte d’appello aveva accolto parzialmente sia l’appello principale sia quello incidentale e, per la reciproca soccombenza, aveva compensato le spese. Ha respinto il quarto motivo, affermando che, nelle restituzioni per canoni pagati in eccedenza, gli interessi decorrono dalla domanda se non è provata la mala fede dell’accipiens; nel caso concreto non era stata dimostrata la mala fede dei locatori. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 447 bis c.p.c.

    È il rito utilizzato per la domanda proposta dal conduttore in materia locatizia.

  • art. 1339 c.c.

    È richiamato dal conduttore per chiedere la sostituzione automatica della clausola contrattuale con disposizioni imperative.

  • art. 345 c.p.c.

    È invocato per sostenere l’inammissibilità in appello di una domanda nuova; la Corte osserva però che, nel caso concreto, si trattava di mera difesa e non di domanda nuova.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Impone l’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione ha reso inammissibile il primo motivo.

  • art. 1241 c.c.

    È invocato in tema di compensazione, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare un accertamento di fatto.

  • artt. 12 e 79 L. 392/1978

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare il calcolo del canone e la disciplina dell’equo canone.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato in tema di condanna alle spese, ma la Corte conferma la compensazione disposta in appello per reciproca soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte la ritiene giustificata dalla soccombenza reciproca.

  • art. 2033 c.c.

    Per la ripetizione dell’indebito, gli interessi decorrono dalla domanda se l’accipiens è in buona fede; dalla solutio se è in mala fede. Nel caso concreto, la mala fede non è stata provata.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per difetto di motivazione, ma senza cogliere una reale contraddizione interna della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di norme processuali che implichi un error in procedendo richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare gli atti rilevanti e il loro contenuto essenziale, non potendo limitarsi a rinvii generici o affermazioni assertive.
  • La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; quando si mira, invece, a contestare la ricostruzione del fatto o il valore delle risultanze peritali, la censura esula dal vizio denunciabile in cassazione.
  • Nel giudizio di appello, la richiesta di compensare o detrarre reciproci crediti può integrare mera difesa, e non domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., quando si inserisca nella contestazione del quantum dovuto e nella ricostruzione del rapporto secondo la disciplina legale applicabile.
  • In tema di ripetizione di somme versate in eccedenza rispetto al canone legale di locazione, gli interessi sulle somme da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, salvo che il creditore provi la mala fede dell’accipiens; la sola violazione di norme imperative sul canone non comporta automaticamente la mala fede del locatore.
  • La compensazione delle spese di lite è legittima quando il giudice di merito ravvisi una reciproca parziale soccombenza delle parti, anche se ciascuna parte abbia ottenuto solo un accoglimento parziale delle proprie domande o impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimentoCanone
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.