Cassazione Civile, Ordinanza n. 06288/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003 con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, nei confronti di una società di persone e dei soci, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRAP perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre a IVA e a maggior reddito imputato per trasparenza ai soci. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accertamento valorizzando una serie di indizi: descrizione generica dei lavori, dichiarazioni di soggetti coinvolti nelle fatture che negavano l'effettiva esecuzione delle prestazioni, esiti di accertamenti bancari e circostanza che i lavori contrattualmente previsti non erano stati realizzati. Nel ricorso per cassazione il primo ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, lamentando che la CTR non avesse considerato i contratti di appalto e la documentazione prodotta a suo favore, né l'assoluzione in sede penale; ha inoltre censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità del principio di neutralità IVA. Il secondo ricorrente ha invece denunciato, quale unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento alla società e quindi la decadenza dell'Ufficio nei confronti della società e dei coobbligati, con ulteriori profili di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che sia il ricorso principale sia quello incidentale erano improcedibili ai sensi dell'art. 369 c.p.c., poiché era stata depositata soltanto una copia "uso studio" della sentenza impugnata e non la copia autentica. Ha quindi dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato. È stata anche respinta l'istanza di liquidazione dei compensi professionali ex d.P.R. n. 115/2002, perché tale liquidazione spetta al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato all'esito del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, quando vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
il ricorso successivo contro la stessa sentenza si converte in impugnazione incidentale se proposto tempestivamente
art. 369, comma secondo, c.p.c.
il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata la copia autentica della sentenza impugnata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato quando ricorrono le condizioni di legge
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
la liquidazione degli onorari del difensore nei casi di patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato
art. 7, comma 6, L. n. 890/1982
richiamato nel motivo del ricorrente incidentale in tema di nullità o inesistenza della notificazione per omessa CAD
richiamati dal ricorrente incidentale per omessa pronuncia e valutazione delle prove
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo del ricorrente incidentale a tutela del diritto di difesa
richiamati nel motivo del ricorrente incidentale a sostegno del contraddittorio e delle garanzie del contribuente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile se il ricorrente deposita una copia della sentenza impugnata priva di autenticazione, essendo necessaria la copia autentica ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- Quando contro la stessa sentenza venga proposto un secondo ricorso dopo la notifica del primo, esso va qualificato come impugnazione incidentale se tempestivo, anche se formalmente proposto con atto autonomo.
- In tema di accertamento fiscale, le operazioni oggettivamente inesistenti possono essere provate dall'Ufficio mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; in tal caso il contribuente deve fornire prova contraria dell'effettività delle prestazioni fatturate.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se nel complesso inattendibile e sorretta da indizi convergenti di maggiori ricavi o minori costi.
- La deduzione del principio di neutralità IVA non può prevalere quando sia accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, secondo l'impostazione fatta propria dalla decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06226/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06227/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →