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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30543/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Ufficio su un'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni 1990-1992, proposta da un contribuente colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello del contribuente e rigettato quello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 9 l. n. 289/2002, sostenendo che il termine per chiedere il rimborso decorresse e fosse scaduto al 31 dicembre 2004, non già al 14 aprile 2008; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione (UE) 2016/195, assumendo che il beneficio non potesse spettare a soggetti che svolgono attività d'impresa e che la disciplina fosse incompatibile col diritto UE; 3) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. l. n. 123/2017, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso il rimborso a soggetti privi del diritto, anche alla luce dello ius superveniens.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 ha natura di interpretazione autentica e che il diritto al rimborso compete ai soggetti colpiti dal sisma che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, purché l'istanza sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il rimborso in esame riguarda solo le imposte dirette, sicché non è pertinente la giurisprudenza sull'IVA e sul principio di neutralità fiscale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che il rimborso può essere richiesto sia dal sostituto d'imposta sia dal sostituito titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che la disciplina sopravvenuta del 2017 incide solo sulle modalità esecutive e sul riparto delle risorse, non sul titolo del diritto. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che, nel caso, il dies a quo per l'istanza di rimborso fosse quello indicato dall'Ufficio, richiamando invece la disciplina speciale interpretata in senso favorevole al contribuente.

  • art. 9 l. n. 289/2002

    Per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 consente una definizione agevolata: pagamento del 10% per chi non ha pagato e rimborso del 90% per chi ha già versato.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    È qualificato come norma di interpretazione autentica; riconosce il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate ai soggetti colpiti dal sisma che abbiano effettuato i versamenti in misura superiore al 10% dovuto e abbiano presentato tempestiva istanza.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondato il motivo prospettato.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    La Corte ritiene non pertinente il richiamo al diritto UE nel caso concreto, poiché il rimborso concerne imposte dirette e non IVA.

  • Decisione (UE) 2016/195

    È evocata dall'Ufficio, ma non incide sull'esito perché riferita a un diverso contesto (IVA e aiuti di Stato) non applicabile al rimborso oggetto di causa.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    È considerato jus superveniens che conferma la legittimazione del sostituito d'imposta al rimborso; il limite di capienza dello stanziamento incide solo sull'esecuzione del beneficio.

  • l. n. 123/2017

    conversione del d.l. n. 91/2017

    Conferma la modifica introdotta dall'art. 16-octies, senza incidere sul titolo sostanziale del diritto al rimborso.

  • l. n. 31/2008

    di conversione del d.l. n. 248

    È il termine di decorrenza del biennio per la presentazione dell'istanza di rimborso, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni e rimborsi fiscali connessi al sisma del 1990, la normativa sopravvenuta può assumere natura di interpretazione autentica e riconoscere ex post il diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto alla misura agevolata.
  • Quando la disciplina speciale prevede un termine biennale per l'istanza di rimborso, il termine va computato secondo la decorrenza fissata dalla norma interpretata dalla Corte; non è corretto anticiparlo in assenza di un espresso fondamento normativo.
  • Il richiamo a principi e precedenti sul diritto UE in materia di IVA non è estensibile automaticamente ai rimborsi riguardanti imposte dirette, se il presupposto normativo e l'oggetto del beneficio sono diversi.
  • Il rimborso previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 può essere chiesto sia da chi ha materialmente effettuato il versamento sia dal percettore delle somme assoggettate a ritenuta, quando la legge lo ricomprenda tra i beneficiari.
  • Una norma sopravvenuta che limita l'erogazione del beneficio per ragioni di capienza finanziaria non elimina il diritto sostanziale al rimborso, ma incide solo sulle modalità o sui limiti di esecuzione del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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