Cassazione Civile, Ordinanza n. 19418/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Due società avevano impugnato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011, emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi non dichiarati riferiti al sottoconto "finanziamenti attivi a terzi", qualificati dall'Ufficio come sopravvenienze attive/proventi straordinari ai fini IRAP e IRES. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e rigettati. In appello la C.T.R. aveva invece accolto i gravami delle società, annullando integralmente gli avvisi per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenendo insussistenti i presupposti di urgenza per la notificazione anticipata rispetto al termine dilatorio di 60 giorni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che vi fosse giudicato interno o comunque una devoluzione limitata ai soli rilievi sui finanziamenti infragruppo, con impossibilità per la C.T.R. di annullare integralmente gli avvisi; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché la C.T.R. avrebbe erroneamente escluso l'urgenza, che l'Ufficio faceva derivare dall'imminente scadenza dei termini decadenziali e dalla necessità di attendere gli esiti di un accertamento collegato nei confronti di altra società, indicata come fonte di innesco della verifica. Le società resistenti hanno depositato controricorsi.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la doglianza iniziale delle società investiva proprio la nullità degli avvisi per violazione del termine dilatorio; una volta accolto tale motivo, la C.T.R. ha correttamente assorbito le altre censure di merito e ha legittimamente annullato integralmente gli atti impositivi, trattandosi di un vizio intrinseco dell'atto, con effetto invalidante obiettivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui la sola imminente scadenza del termine di decadenza non integra ragione di urgenza idonea a derogare al termine di 60 giorni; l'Amministrazione deve provare, con fatti concreti e precisi, l'esistenza di cause esterne e non imputabili che rendano necessaria l'emissione anticipata dell'avviso. Nel caso concreto la C.T.R. aveva accertato che nei processi verbali di constatazione non risultava la dedotta attività investigativa esterna e che l'Agenzia si era limitata ad affermazioni generiche. È stato inoltre ribadito che l'Amministrazione finanziaria risponde anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese, distratte in favore del difensore antistatario delle controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato solo come parametro del dedotto giudicato interno; la Corte esclude che vi sia stata violazione perché l'annullamento integrale degli avvisi discendeva dall'accoglimento del vizio relativo al termine dilatorio.
il termine dilatorio di 60 giorni è regola generale; la sua inosservanza determina invalidità dell'atto salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza non imputabili ad essa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza camerale.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
utilizzato per l'aumento delle spese in presenza di difesa comune delle controricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 integra un vizio intrinseco dell'atto impositivo e comporta l'invalidità dell'avviso, salvo prova di una concreta ragione di urgenza che consenta la deroga.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa, da sola, non costituisce ragione di urgenza idonea a giustificare la notificazione anticipata dell'avviso prima dei 60 giorni.
- L'Amministrazione finanziaria deve allegare e dimostrare fatti specifici, esterni alla propria sfera organizzativa e non imputabili ad essa, che abbiano reso necessaria l'emissione anticipata dell'atto.
- Ai fini dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, i ritardi o le attività svolte dalla Guardia di Finanza sono imputabili all'Amministrazione finanziaria, quale ente impositore complessivamente considerato.
- Quando il contribuente deduce in via principale la nullità dell'avviso per un vizio formale/procedimentale assorbente, l'accoglimento di tale censura consente l'annullamento integrale dell'atto e rende assorbite le questioni di merito.
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