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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23798/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate aveva accolto solo parzialmente la sua istanza di autotutela relativa a due avvisi di accertamento per IRPEF e addizionale regionale concernenti i periodi d'imposta 2006 e 2007. Gli avvisi erano stati emessi a seguito di accertamento sintetico del reddito e non erano stati tempestivamente impugnati. L'istante aveva dedotto di non aver potuto partecipare al contraddittorio endoprocedimentale per postumi di un infortunio, circostanza comunicata all'Ufficio, il quale non lo aveva ricontattato; in autotutela l'Ufficio aveva poi rideterminato in riduzione il reddito accertato, ma non aveva annullato le sanzioni. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione degli artt. 24, 53 e 97 Cost. e degli artt. 41, 47 e 48 CDFUE, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valutare la lesione del diritto di difesa e considerare doveroso quantomeno l'annullamento delle sanzioni; chiedeva in via principale la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito, in subordine il rinvio, in alternativa il rinvio pregiudiziale alla CGUE e, in ulteriore subordine, la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, per le imposte dirette e per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale al di fuori delle ipotesi espressamente previste; inoltre, nel caso concreto il contraddittorio si era comunque svolto in forma documentale e aveva condotto a un parziale accoglimento dell'istanza. La Corte ha ribadito che il diniego o l'accoglimento parziale dell'autotutela è impugnabile solo per vizi propri dell'atto di autotutela e non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa fiscale ormai definitiva. Ha escluso anche i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché la controversia non riguardava tributi armonizzati e non rientrava nell'ambito del diritto dell'Unione. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il ricorrente lo aveva indicato come base del motivo, ma la Corte ha rilevato che non erano dedotti motivi attinenti alla giurisdizione, bensì censure su parametri costituzionali e sovranazionali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura

  • art. 41 CDFUE

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio procedimentale

  • art. 47 CDFUE

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 48 CDFUE

    richiamato dal ricorrente per sostenere le garanzie difensive

  • art. 267 TFUE

    invocato dal ricorrente per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto non necessario perché la controversia non ricadeva nell'ambito del diritto UE

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come ipotesi specifica di contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    norma introduttiva della disciplina dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • In materia di imposte dirette e tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: esso sorge solo se previsto da una specifica disposizione di legge.
  • L'accertamento sintetico relativo ad annualità anteriori all'entrata in vigore della disciplina che ha introdotto il contraddittorio preventivo specifico è legittimo anche in assenza di tale contraddittorio.
  • L'impugnazione del diniego o dell'accoglimento parziale di un'istanza di autotutela può riguardare solo i vizi propri del provvedimento di autotutela, non anche la fondatezza dell'originaria pretesa tributaria ormai definitiva.
  • Per poter censurare il rifiuto di autotutela il contribuente deve allegare un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, non un interesse meramente personale alla rimozione della lite o alla riduzione del carico fiscale.
  • Il mancato rinnovo del contraddittorio in sede di autotutela non integra di per sé violazione del diritto di difesa quando il contribuente abbia comunque potuto produrre documentazione e l'Amministrazione l'abbia valutata nel decidere sulla richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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