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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06955/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico del 2000 per la realizzazione di opere per infrastrutture a rete in alcune frazioni comunali. L’impresa appaltatrice convenne il Comune chiedendo la risoluzione parziale del contratto per inadempimento dell’ente, il pagamento di somme relative a lavorazioni non eseguite, il ristoro dei danni da sospensione illegittima e il corrispettivo di alcune riserve. Il Comune resistette, eccependo difetto di giurisdizione/competenza per clausola arbitrale e chiedendo in via riconvenzionale penali e maggior danno per ritardi e mancata consegna delle opere. In primo grado il Tribunale accolse in larga parte la domanda dell’impresa e rigettò la riconvenzionale; in appello fu riconosciuto anche un concorso di colpa dell’impresa su alcune riserve e dichiarata improcedibile la riconvenzionale del Comune. In cassazione il Comune dedusse otto motivi: nullità della sentenza di primo grado per essere stata resa da un GOT in causa di valore eccedente il limite tabellare; nullità per essere stata pronunciata nei confronti di soggetto ormai assoggettato ad amministrazione straordinaria; difetto di legittimazione della società subentrata per cessione del credito; operatività della clausola compromissoria/arbitrato; omessa pronuncia e erronea interpretazione dell’atto di sottomissione quale transazione; mancato rinnovo della CTU; violazioni di legge e vizi motivazionali sulla risoluzione dell’appalto e sul riparto delle responsabilità; illegittimo cumulo di interessi legali e moratori. La controparte propose ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. e male valutato il nesso tra inadempimento, ritardi e prova liberatoria dell’appaltatore. La Cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale: ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e comunque perché la decisione del GOT, in violazione delle tabelle, integra irregolarità e non nullità; ha ritenuto infondato il motivo sulla procedura concorsuale, precisando che l’ammissione ad amministrazione straordinaria determina l’interruzione automatica del processo, ma la mancata interruzione produce una nullità relativa deducibile solo dalla parte colpita dall’evento, e che la sentenza pronunciata nei confronti dell’impresa non è nulla ma solo inopponibile alla procedura; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla legittimazione della successora per difetto di specificità; inammissibile quello sulla clausola arbitrale per mancata specifica confutazione della ratio decidendi; inammissibile quello sulla transazione perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato l’atto di sottomissione e la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito; inammissibile il motivo sulla CTU perché la scelta di rinnovarla è discrezionale del giudice di merito; inammissibile quello sulla risoluzione e sul danno perché mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove; inammissibile quello sugli interessi perché non coglieva la ratio della decisione, che aveva escluso il cumulo contestato. Anche il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile, perché la Corte d’appello non aveva applicato una presunzione ex art. 1218 c.c. ma aveva accertato un concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., e perché la censura non coglieva la ratio della distinzione tra impossibilità di completare i lavori in una località e concorso di colpa sui ritardi in altre.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito: ha respinto il ricorso principale del Comune e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della controparte. È stata quindi mantenuta la statuizione della Corte d’appello che aveva confermato, con parziale modifica, l’accoglimento della domanda risarcitoria dell’impresa appaltatrice e la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale del Comune. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice è stata esclusa; la violazione delle tabelle organizzative non integra nullità della sentenza.

  • art. 43 bis r.d. n. 12 del 1941

    Non introduce un limite di valore per la decisione del giudice onorario tale da determinare nullità della sentenza; la violazione delle previsioni tabellari rileva, al più, come irregolarità.

  • art. 43 l.fall.

    L’ammissione a procedura concorsuale determina l’automatica interruzione del processo; se la causa prosegue senza dichiarazione di interruzione, la nullità successiva è relativa e la sentenza è inopponibile alla procedura, non nulla.

  • art. 19 d.lgs. n. 270/1999

    In combinazione con l’art. 43 l.fall. rende applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria gli effetti processuali della perdita di capacità di stare in giudizio e dell’interruzione del processo.

  • art. 2 d.l. n. 347/2003

    Richiamato dal ricorrente per sostenere lo spossessamento immediato nell’amministrazione straordinaria; la Corte non ne accoglie la tesi estensiva ai fini della nullità invocata dal Comune.

  • artt. 75 e 81 c.p.c.

    Richiamati nella censura sulla legittimazione attiva, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a scalfire la statuizione di merito.

  • artt. 300, 305 c.p.c.

    Richiamati in relazione agli eventi interruttivi del processo; la Corte ha ribadito che l’omessa interruzione produce una nullità relativa deducibile solo dalla parte interessata.

  • art. 111 c.p.c.

    La cessionaria del credito litigioso è legittimata a intervenire nel processo quale successore a titolo particolare.

  • art. 32 l. n. 109/1994

    Le modifiche legislative invocate dal Comune non sono state ritenute idonee a rendere operativa la clausola arbitrale nella controversia in esame.

  • art. 150 d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato insieme alla normativa sugli appalti pubblici per sostenere il difetto di giurisdizione/competenza; la censura è stata respinta per difetto di specificità.

  • art. 5, comma 16 sexies, l. n. 80/2005

    Le modifiche richiamate non sono state ritenute decisive per l’operatività dell’arbitrato nella controversia concreta.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l’interpretazione dell’atto di sottomissione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile.

  • art. 1965 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa transazione; la Corte ha escluso che dall’atto di sottomissione emergesse una rinuncia inequivoca alle riserve.

  • artt. 194, 195, 196 c.p.c.

    Richiamati per contestare la CTU; la Corte ha ribadito l’insindacabilità in cassazione della scelta del giudice di merito di non rinnovarla se motivata.

  • artt. 101, 115, 116 c.p.c.

    La loro violazione non può tradursi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove; il ricorso non può mirare a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova e alla distribuzione delle responsabilità; la Corte ha respinto la censura come generica o diretta al merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in entrambi i ricorsi; la Corte d’appello non ha fondato la decisione su una presunzione di colpa dell’impresa, ma su un accertato concorso di responsabilità.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato insieme alle norme sull’inadempimento per contestare la risoluzione; la Corte ha confermato l’impostazione di merito sulla responsabilità della stazione appaltante per l’impossibilità di esecuzione.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dal Comune in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta al merito.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal Comune nella doglianza sull’inadempimento e sulla mora; la Corte non vi ha ravvisato un errore di diritto decisivo.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione al cumulo di interessi legali e moratori; la Corte ha ritenuto che il cumulo non vi fosse.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità derivante dalla mancata interruzione è relativa e non può essere dichiarata d’ufficio; può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall’evento.

  • art. 298 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la mancata interruzione comporta nullità degli atti successivi all’evento interruttivo.

  • art. 304 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 298 c.p.c. per gli effetti della mancata interruzione del processo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

Massime di principio

  • La violazione delle regole tabellari di assegnazione interna della causa al giudice onorario non determina, di regola, nullità della sentenza, ma una mera irregolarità, salvo specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • L’ammissione di un’impresa a una procedura concorsuale comporta l’interruzione automatica del processo; se il giudizio prosegue senza interruzione, la nullità degli atti successivi è relativa e può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall’evento, non dalla controparte.
  • La sentenza pronunciata nei confronti dell’impresa assoggettata a procedura concorsuale non è nulla, ma è inopponibile alla procedura, che resta l’unica legittimata a far valere il relativo pregiudizio.
  • Il successore a titolo particolare nel credito litigioso è legittimato a intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; la mera contestazione della catena traslativa non è sufficiente se non viene specificamente confutata la ratio della decisione di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La scelta del giudice di merito di disporre o meno la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in cassazione, salvo vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In materia di appalto, il riparto di responsabilità per ritardi e maggiori oneri può essere fondato su un accertamento di concorso di colpa tra stazione appaltante e appaltatore, senza necessità di ricorrere a presunzioni automatiche ex art. 1218 c.c. quando il giudice abbia già accertato in fatto le rispettive incidenze causali.
  • La transazione o rinuncia a riserve o diritti non può essere desunta in modo ambiguo: occorrono elementi inequivoci, e l’interpretazione dell’atto resta censurabile in cassazione solo per specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica, non per mera preferenza di una lettura alternativa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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