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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31689/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro sulla vendita di un terreno edificabile, ha rideterminato in aumento il valore dichiarato nell'atto, applicando un criterio comparativo fondato su vendite di terreni similari della stessa zona e irrogando le relative maggiori imposte e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, annullando l'avviso per difetto di allegazione degli atti comparativi, per contraddittorietà della motivazione dell'Ufficio e per la diversa stima emersa dalla CTU. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto o comunque precluso per effetto dell'acquiescenza prestata dall'acquirente/coobbligato solidale, che aveva pagato le imposte; con il secondo ha dedotto violazione delle norme processuali e vizio motivazionale, assumendo che l'avviso indicava specificamente i rogiti usati per la comparazione e che la CTR aveva errato nel ritenere insufficienti motivazione e prova dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il pagamento o l'acquiescenza dell'altro coobbligato potessero precludere alla contribuente venditrice di far valere l'illegittimità dell'avviso, richiamando il principio di solidarietà tributaria e la possibilità per il coobbligato di opporre il giudicato favorevole formatosi in favore dell'altro. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non trascriveva adeguatamente l'avviso, difettava di specificità e in parte pretendeva un sindacato sulla sufficienza/contraddittorietà della motivazione non più consentito alla luce dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformato. La ricorrente è stata condannata alle spese; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    "in applicazione dell'art. 51, co. 3, del dPR n. 131/1986"

    consente la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro sulla base di elementi di comparazione e di stima del maggior valore.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ricorso come norma processuale relativa ai poteri istruttori e ai limiti probatori nel processo tributario.

  • art. 15 d.lgs. n. 218/1997

    richiamato congiuntamente ad altre norme a sostegno della tesi sulla definizione della pretesa nei confronti del coobbligato.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato nel motivo come norma sulla solidarietà nell'imposta di registro.

  • art. 1292 c.c.

    la Corte lo richiama per ribadire la solidarietà passiva e il carattere unitario dell'obbligazione tra coobbligati.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    consente al coobbligato solidale di opporre il giudicato favorevole formatosi in favore di altro coobbligato.

  • art. 1299 c.c.

    evocato per evidenziare il rischio di regresso del condebitore che abbia pagato l'intero debito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro dell'omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, lett. d), c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza.

  • art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del secondo motivo per asserita nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato per affermare che non vi è violazione dell'obbligo di allegazione se il contenuto essenziale degli atti comparativi è riprodotto nell'avviso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    utilizzato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    indicato come norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134/2012

    legge di conversione che ha confermato la riforma del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 16 L. n. 289/2002

    richiamato come precedente in tema di definizione della lite fiscale da parte di uno dei coobbligati con efficacia anche per gli altri.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro e obbligazioni tributarie solidali, il pagamento o la definizione della lite da parte di uno dei coobbligati non impedisce, di per sé, all'altro coobbligato di impugnare l'atto e far valere l'illegittimità della pretesa, potendo operare il giudicato favorevole ex art. 1306, secondo comma, c.c.
  • La solidarietà passiva tributaria conserva natura unitaria sul piano sostanziale e processuale: il coobbligato che non abbia prestato acquiescenza non è automaticamente precluso dal comportamento dell'altro, salvo il formarsi di un giudicato diretto o di specifiche preclusioni processuali.
  • In tema di avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, è sufficiente l'enunciazione dei criteri astratti di stima; non è necessario allegare materialmente gli atti comparativi se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'atto impositivo in modo tale da consentire la difesa del contribuente.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare il principio di specificità, non essendo sufficiente reiterare le difese di merito o contestazioni generiche.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato al solo 'minimo costituzionale'; restano deducibili soltanto la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa/incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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