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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31384/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale collegata a un sollecito di pagamento relativo a un credito del comune. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendola proposta oltre il termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sulla base della data di notifica risultante dall'estratto di ruolo. La ricorrente ha censurato tale qualificazione, deducendo violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 148, 615, 617 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che la contestazione dell'omessa notifica della cartella non era diretta a far valere un vizio formale dell'atto, ma a eccepire la prescrizione quinquennale del credito azionato dal comune; perciò l'opposizione avrebbe dovuto essere trattata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza il limite decadenziale di 20 giorni.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che il tribunale ha erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e l'ha dichiarata inammissibile per tardività, nonostante l'opponente avesse fatto valere la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 22080/2017, la Corte ha distinto tra: a) contestazione della mancata notifica della cartella come vizio autonomo dell'atto, soggetta al termine di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011; b) deduzione della mancata o invalida notifica come fatto rilevante solo ai fini dell'idoneità interruttiva della prescrizione, proponibile senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 615 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme violate, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate, a sostegno della censura di ultrapetizione o errata qualificazione della domanda

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo

  • art. 615 c.p.c.

    rimedio oppositivo ordinario esperibile quando si fanno valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, senza limiti di tempo

  • art. 617 c.p.c.

    termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, applicabile solo ai vizi formali dell'atto impugnato

  • art. 7 del d.lgs. 150 del 2011

    richiamato come norma che disciplina il termine per l'opposizione avverso la cartella quando si contesta il primo atto conoscitivo della pretesa

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 209 c.d.s.

    richiamato come disposizione collegata alla prescrizione della pretesa sanzionatoria nel precedente delle Sezioni Unite

  • art. 28 legge n. 689 del 1981

    richiamato come base della prescrizione della pretesa sanzionatoria nel precedente delle Sezioni Unite

  • Cass. Sez. Unite n. 22080 del 2017

    il precedente è usato per distinguere l'opposizione sul vizio di notifica come primo atto conoscitivo dall'opposizione fondata sulla prescrizione, deducibile ex art. 615 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando il debitore contesta la mancata notifica della cartella non come vizio autonomo dell'atto, ma come fatto che incide sull'idoneità interruttiva della prescrizione del credito, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • L'opposizione agli atti esecutivi soggiace al termine decadenziale previsto dalla legge, ma tale termine non si applica quando la censura riguarda un fatto estintivo sopravvenuto, quale la prescrizione, rispetto al quale la deduzione dell'omessa o invalida notifica è soltanto strumentale.
  • Ai fini della qualificazione dell'azione proposta contro cartella esattoriale o atto della riscossione, il giudice deve indagare la concreta causa petendi dedotta dall'opponente, distinguendo tra contestazione della regolarità formale della notifica e contestazione dell'esistenza o persistenza del credito azionato.
  • Se l'opponente deduce che la cartella è stata notificata oltre il termine di prescrizione del credito, la questione è deducibile senza limiti di tempo come opposizione all'esecuzione, perché attiene all'estinzione del diritto fatto valere dall'ente riscossore.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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