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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28242/2020 del 10/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune di Fano deduceva la revocatoria e la nullità/inefficacia dell'atto di costituzione di ipoteca posto da Athos Rosato a favore della Banca Nazionale del Lavoro a garanzia di un finanziamento concesso alla Ittica Bellocchi. Il bene ipotecato era poi stato oggetto di confisca per equivalente e acquisito al patrimonio indisponibile del Comune; il Comune chiedeva quindi l'accertamento dell'insussistenza dell'opponibilità dell'ipoteca e, in subordine, il riconoscimento di un credito risarcitorio nei confronti del Rosato. In sede d'appello la Corte d'appello di Ancona ha accolto l'appello di Rosato e ha respinto le pretese del Comune. Il Comune impugnava in Cassazione, articolando principali censure sulla corretta qualificazione processuale della revocatoria rispetto all'opposizione esecutiva e sulla tempestività dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del Comune: ha ritenuto che la revocatoria fosse sostanzialmente ricondotta alla medesima causa petendi dell'opposizione esecutiva (quindi la vicenda va considerata unitariamente come opposizione esecutiva) e che, perciò, l'azione fosse esente dalla sospensione feriale dei termini. Conseguentemente l'appello proposto oltre il termine di sei mesi, senza maggiorazione per la sospensione feriale, è stato dichiarato tardivo. La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza di appello, consolidando la decisione di primo grado. Gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti. Inoltre la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese del grado d'appello e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 742 del 7 ottobre 1969 (sospensione feriale)

    La sospensione feriale dei termini processuali si determina con riferimento alla domanda principale; se la revocatoria è sostanzialmente identica nella causa petendi all'opposizione esecutiva, si applica all'azione l'esenzione dalla sospensione feriale e i termini non si sospendono.

  • Art. 327 c.p.c.

    Riferito nella censura sul computo dei termini e sulle formalità processuali connesse alla sospensione feriale; la Corte accoglie il profilo volto a rilevare l'erronea applicazione di regole procedurali in relazione alla sospensione.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    La disciplina sulla confisca prevista dal d.lgs. 159/11 è speciale: regola i rapporti tra confisca e procedure esecutive solo nelle ipotesi da essa disciplinate o da norme che vi rinviano espressamente; non costituisce principio generale di prevalenza sulle trascrizioni e sui diritti reali dei terzi se non nel suo ambito di applicazione.

  • Art. 2915 cod. civ. (successione temporale delle formalità nei pubblici registri)

    Principio generale secondo cui l'opponibilità di vincoli penali o di sequestri dipende dall'ordine temporale delle trascrizioni: la trascrizione del sequestro/atto penalistico antecedente al pignoramento è presupposto per la possibile opposizione/confisca successiva; se è successiva, il terzo acquista pieno diritto.

  • Art. 615, 602 e 619 cod. proc. civ.

    Richiamati per la qualificazione dell'opposizione esecutiva: la Corte precisa che l'opposizione inizialmente proposta può essere riqualificata ai sensi dell'art. 615 e che la causa petendi dell'opposizione (contestazione dell'efficacia dell'atto di costituzione dell'ipoteca) resta il fulcro della controversia, con le conseguenze processuali rilevanti (esenzione dalla sospensione).

  • Art. 6 legge 27 marzo 2001, n. 97 (confisca per equivalente)

    Norma richiamata come base fattuale della confisca per equivalente a seguito della quale il Comune ha acquisito il bene; la Corte distingue la fattispecie di confisca su cui si basa la titolarità del Comune rispetto alla disciplina speciale del d.lgs. 159/11.

  • Art. 2901 cod. civ. (azione pauliana)

    Richiamato nelle censure del Comune circa la rilevanza dell'eventus damni e del consilium fraudis; la Corte non ha deciso nel merito tali questioni sostanziali perché ha ritenuto decisivo il vizio processuale relativo alla tempestività dell'appello.

  • Art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma aggiunto dalla legge n. 228/2012 (contributo unificato)

    Richiamato in relazione alla possibilità di imporre un ulteriore contributo unificato in caso di esito delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per applicare disposizioni che richiedono valutazioni discrezionali, dato l'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un'opposizione esecutiva e una revocatoria (azione pauliana) hanno la stessa causa petendi, la disciplina processuale va applicata unitariamente: l'opposizione mantiene il carattere principale e beneficia, se previsto, dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini.
  • Il calcolo dei termini per proporre impugnazioni deve tenere conto dell'eventuale esenzione dalla sospensione feriale; un errore in tale computo può determinare la declaratoria di tardività dell'impugnazione e la cassazione senza rinvio della sentenza di appello.
  • La disciplina della confisca penale (es. d.lgs. 159/11) è speciale e non si estende automaticamente a tutte le tipologie di confisca o non può essere utilizzata per sovvertire le regole generali di opponibilità degli atti trascritti, salvo che la norma lo preveda espressamente.
  • In tema di rapporti tra misure penali e titoli di prelazione civili, la priorità delle trascrizioni nei pubblici registri (art. 2915 c.c.) resta principio essenziale: la rilevanza di sequestri/transcrizioni penali dipende dall'ordine temporale rispetto ai pignoramenti/trascrizioni civili.
  • Se si intende ottenere il rigetto di un atto pregiudizievole (es. ipoteca) mediante revocatoria connessa all'opposizione esecutiva, è importante in fase processuale qualificare chiaramente la connessione tra le domande e curare il rispetto dei termini per evitare decadenze procedurali.
  • Sulle questioni sostanziali della revocatoria (eventus damni, consilium fraudis, partecipatio) la Corte richiede prova in concreto; tuttavia, tali profili possono rimanere inesaminati se prevale una questione processuale decisiva (es. tardività dell'appello).

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