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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28178/2020 del 10/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Collegio d'Appello della Camera dei Deputati che aveva rigettato la loro richiesta di ottenere il vitalizio parlamentare immediatamente o, in subordine, al compimento di 53 o 58 anni. Hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che le decisioni degli organi di autodichia parlamentare sono soggette al sindacato della Corte di Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. e deducendo violazioni con cinque motivi; i ricorrenti affermavano che l'attività degli organi di autodichia è oggettivamente giurisdizionale e quindi ricorribile in Cassazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la giurisprudenza delle Sezioni Unite: pur riconoscendo che gli organi di autodichia svolgono funzioni obiettivamente giurisdizionali e devono rispettare i principi di indipendenza, imparzialitá e diritto di difesa, le decisioni di tali organi costituiscono un riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali e sono sottratte al controllo delle Sezioni Unite ex art. 111, settimo comma, Cost. La Corte ha richiamato precedenti (tra cui SU n.10775/2018, ordinanze n.18265/2018 e n.1720/2020 e pronunce della Corte costituzionale) e ha osservato che eventuali questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate davanti agli organi di autodichia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite (compensi professionali Euro 5.500,00 più oneri) e all'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. n.115/2002

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, settimo comma

    art. 111, settimo comma, Cost.

    Le decisioni degli organi di autodichia parlamentare sono sottratte al controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali

  • Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111

    artt. 3, 24, 101 e 111 Cost.

    Tali principi richiedono che gli organi che giudicano assicurino indipendenza, imparzialità e tutela effettiva dei diritti; la Corte ha ritenuto che i moduli procedurali dell'autodichia parlamentare, come costituiti, soddisfano tali garanzie, giustificando l'esclusione del controllo esterno

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, commi 1 bis e 1 quater

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, d.p.r. n.115/2002

    Applicata per disporre l'onere di versamento del contributo unificato e per disciplinare le spese processuali in relazione all'esito del ricorso

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n.10775/2018 e ordinanze n.18265/2018, n.1720/2020

    Cass. SU n.10775/2018; ord. n.18265/2018; ord. n.1720/2020

    Precedenti richiamati che hanno stabilito il principio secondo cui l'autodichia parlamentare, pur svolgendo attività obiettivamente giurisdizionale, vede le sue decisioni finali sottratte al sindacato delle Sezioni Unite, e che queste pronunce vincolano l'accoglimento del ricorso

  • Corte costituzionale, sentenze n.120/2014 e n.262/2017

    Corte cost. sent. n.120/2014; n.262/2017

    Utilizzate per affermare che i collegi dell'autodichia devono rispettare i principi del diritto al giudice e della tutela giurisdizionale, ma che la sottrazione del controllo esterno sulle loro decisioni rappresenta espressione dell'autonomia degli organi costituzionali

  • Corte EDU, Savino e altri contro Italia, 28 aprile 2009

    sentenza Corte EDU 28/04/2009, Savino e altri c. Italia

    Richiamata a supporto dell'affermazione che le garanzie di indipendenza e imparzialità sono richieste anche per i collegi interni che giudicano controversie

Massime di principio

  • Le decisioni degli organi di autodichia parlamentare, pur essendo 'obiettivamente giurisdizionali' e soggette ai principi di indipendenza e diritto di difesa, sono normalmente sottratte al controllo della giurisdizione ordinaria (Cassazione) in quanto espressione dell'autonomia degli organi costituzionali
  • Se si ritiene che una norma legislativa richiamata da regolamenti o fonti di autonomia sia incostituzionale, la via prevista è sollevare la questione davanti all'organo di autodichia stesso o, tramite gli strumenti appositi, dinanzi alla Corte costituzionale; non è ammesso il ricorso per cassazione come rimedio diretto contro la decisione dell'autodichia
  • La qualificazione 'obiettivamente giurisdizionale' degli organi interni obbliga tali collegi a osservare garanzie di imparzialità, indipendenza e contraddittorio; in assenza di tali garanzie, possono sorgere profili di illegittimità sollevabili nelle sedi competenti
  • In controversie che coinvolgono organi costituzionali autonomi, occorre verificare preliminarmente la questione di giurisdizione: molteplici precedenti indicano che l'autodichia può escludere il sindacato della giurisdizione comune
  • Chi intenda contestare una decisione di autodichia deve considerare tempestivamente le impugnazioni interne previste dal regolamento dell'ente e le eventuali questioni di legittimità costituzionale, poiché l'accesso alle vie ordinarie è limitato

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