Cassazione Civile, Ordinanza n. 25863/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di cessione di un ramo d'azienda relativo all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani. Nel corrispettivo era indicata una somma per attrezzature e una per avviamento; la società cessionaria aveva ammortizzato l'avviamento deducendone annualmente un diciottesimo. L'Ufficio, in sede di accertamento, aveva riqualificato l'operazione come prestazione di servizi derivante da obbligazioni di fare, non fare e permettere, valorizzando in particolare l'impegno della cedente a non operare per cinque anni nel settore. Dopo il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento e la formazione del giudicato, la società aveva chiesto il rimborso delle maggiori imposte versate, assumendo che, secondo la riqualificazione operata dall'Ufficio, il costo dell'avviamento sarebbe stato integralmente deducibile nell'esercizio. Il silenzio-rifiuto sull'istanza era stato impugnato e la CTR, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva riconosciuto l'inerenza del costo e la legittimità del rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per asserita mancata attuazione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse apoditticamente riconosciuto l'inerenza senza accertare in concreto l'esistenza e la produzione dei ricavi correlati ai costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha rilevato che il giudice del rinvio si era conformato al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione, avendo correttamente valutato l'inerenza del costo con riferimento alle prestazioni di non facere e alla correlazione del costo con l'impresa in quanto tale. Ha ribadito che, ai fini della deducibilità fiscale, non è necessaria la prova di un rapporto diretto e meccanico tra specifica spesa e specifico ricavo, essendo sufficiente che il costo sia sostenuto per svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente. È stato inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica dell'ente soccombente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la Corte ha escluso la sua violazione perché la CTR vi si è conformata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato in tema di deducibilità dei costi d'impresa e di inerenza.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova in ordine alla deducibilità e all'inerenza del costo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di specie, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, un costo è fiscalmente deducibile quando è correlato all'impresa in senso ampio e sostenuto per lo svolgimento di un'attività potenzialmente idonea a produrre utili; non è necessaria la prova di un nesso diretto e meccanico tra la singola spesa e un determinato ricavo.
- La nozione di inerenza va apprezzata in concreto dal giudice di merito con riferimento alla funzione economica del costo rispetto all'attività d'impresa, potendo rilevare anche prestazioni di non facere se collegate all'operatività dell'impresa.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione; la violazione dell'art. 384 c.p.c. non sussiste quando il giudice si conformi effettivamente a tale principio nella ricostruzione della fattispecie.
- Ai fini della deducibilità dei costi non è richiesto che il contribuente dimostri l'esistenza di uno specifico ricavo immediatamente riferibile alla spesa, essendo sufficiente la correlazione del costo con l'attività imprenditoriale nel suo complesso.
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