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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09983/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di autotutela presentata da un contribuente per ottenere lo sgravio di cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 1991-1994, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti, e dal contestuale diniego di rimborso di somme che egli assumeva indebitamente versate a seguito di rateizzazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo impugnabili il diniego di autotutela e quello di rimborso, affermando anche la legittimazione di entrambe le Agenzie. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi due sulla motivazione e sulla carenza di legittimazione processuale dell'Agenzia della riscossione, sostenendo che l'annullamento dei ruoli prescritti è atto proprio dell'Agenzia delle entrate e che quindi ADER non era legittimata a resistere; i motivi dal terzo al settimo hanno riguardato l'ammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela e di rimborso, l'effetto interruttivo della prescrizione della richiesta di rateizzazione, l'asserita sospensione dei termini ex l. n. 289 del 2002 e la decorrenza del termine prescrizionale decennale dei tributi iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, avendo la CTR riconosciuto che l'atto di annullamento in autotutela dei ruoli prescritti era stato richiesto all'Agenzia delle entrate ed era ad essa soltanto riferibile, solo tale ente era legittimato a resistere all'impugnazione del diniego di autotutela e del diniego di rimborso. Ne è derivata la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, poiché non era stata rivolta ad essa alcuna contestazione specifica sulle cartelle, la cui regolare notificazione era pacifica. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente nei confronti di ADER. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    viene richiamato come parametro della dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è invocato per censurare la motivazione asseritamente intrinsecamente contraddittoria della CTR

  • art. 100 c.p.c.

    è richiamato per contestare la legittimazione processuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    viene invocato insieme all'art. 19 d.lgs. 546/1992 per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato in relazione all'impugnabilità del diniego di autotutela e del diniego di rimborso

  • art. 2937 c.c.

    è invocato per sostenere che la richiesta di rateizzazione avrebbe effetti sulla prescrizione

  • art. 2940 c.c.

    è richiamato per affermare l'irripetibilità del pagamento di crediti prescritti

  • art. 2935 c.c.

    è invocato con riferimento alla sospensione o decorrenza della prescrizione

  • l. 27 dicembre 2002, n. 289

    è richiamata dalla ricorrente quale fonte della pretesa sospensione dei termini di prescrizione

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di autotutela su cartelle o ruoli, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente titolare della pretesa tributaria quando l'istanza di annullamento è stata rivolta a tale ente e l'atto richiesto è ad esso solo riferibile.
  • L'agente della riscossione non è legittimato a resistere quando la controversia non investe la validità o la notificazione delle cartelle, ma solo il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione titolare del credito.
  • Quando il giudice di merito ha errato nel riconoscere la legittimazione processuale di un soggetto che non è parte necessaria del rapporto sostanziale dedotto, la Cassazione può cassare la sentenza e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito rigettando la domanda nei confronti del soggetto privo di legittimazione.
  • Le questioni relative all'efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione e alla ripetibilità dei pagamenti restano assorbite se il ricorso è definito sulla sola questione preliminare della legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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