Cassazione Civile, Ordinanza n. 36434/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per il pagamento di euro 1.267,52 relativi a contributi condominiali inseriti nei bilanci preventivi per gli anni 2014, 2015 e 2016, approvati con delibere assembleari. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata in primo grado e il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto in appello. Con il ricorso per cassazione il condomino ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe esaminato il secondo motivo di appello, con cui si contestava l'idoneità dei bilanci preventivi a fondare il decreto ingiuntivo e si lamentava la mancanza di preventiva messa in mora; inoltre, si denunciava contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale avrebbe valorizzato documenti della fase monitoria non acquisiti nei giudizi di merito; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la pretesa condominiale era stata ritenuta fondata nonostante l'asserita assenza in atti della documentazione comprovante il credito, e in particolare delle delibere di approvazione dei bilanci. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che non sussisteva il vizio di omessa pronuncia, perché dalla sentenza impugnata risultava che il Tribunale aveva esaminato i motivi di appello, affermando che la delibera di approvazione del bilancio preventivo costituisce prova del credito condominiale fino a sostituzione con il consuntivo e che il credito per quote condominiali, sulla base della delibera di ripartizione della spesa, è certo e liquido e legittima il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., senza necessità di ulteriore messa in mora. Ha inoltre rilevato che la contestazione circa la mancanza in atti della documentazione non risultava proposta con l'atto di appello e quindi non poteva essere riesaminata in cassazione. Infine, ha escluso la deducibilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato; disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando dalla sentenza impugnata risulti che il giudice di appello abbia effettivamente esaminato i motivi dedotti.
La censura motivazionale è inammissibile se la motivazione della sentenza di merito consente di comprendere la ratio della decisione.
La doglianza sull'onere della prova è inammissibile se la contestazione circa la mancanza di prova non risulta ritualmente devoluta al giudice di appello.
La delibera assembleare di approvazione dello stato di ripartizione della spesa rende il credito condominiale certo e liquido e legittima l'emissione del decreto ingiuntivo senza necessità di previo avviso o messa in mora.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre una decisione di appello conforme a quella di primo grado.
In caso di c.d. doppia conforme è esclusa la deducibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando non supera il filtro di ammissibilità previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la delibera assembleare di approvazione del riparto della spesa costituisce titolo idoneo a fondare un credito certo e liquido del condominio, salvo sua sostituzione con il consuntivo.
- Per i contributi condominiali ingiunti ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. non è necessario un previo avviso di mora o una formale messa in mora del condomino.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello abbia comunque esaminato e deciso il motivo, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte contestazioni di fatto o di prova che non risultino specificamente devolute nei gradi di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
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