Cassazione Civile, Sentenza n. 24732/2020 del 05/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugna in Cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto formato il giudicato interno sulla parte relativa alle sanzioni per mancata impugnazione di quel capo. L'Ufficio deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 329, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la decisione sulle sanzioni sarebbe necessariamente dipendente dalla statuizione sulla pretesa impositiva: pertanto l'impugnazione della parte relativa all'imposta avrebbe dovuto impedire il passaggio in giudicato anche del capo sulle sanzioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la CTR aveva interpretato erroneamente gli atti pregressi: la Corte ha affermato che l'impugnazione della pretesa impositiva si estende, per effetto espansivo interno, anche alle sanzioni direttamente dipendenti da quella pretesa (quindi l'impugnazione proposta dall'Agenzia doveva intendersi estesa alle sanzioni connesse). Tuttavia le sanzioni riferite a diverse riprese confermate in primo grado e non oggetto di impugnazione restano coperte da giudicato interno. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame; spese di giudizio a carico della resistente
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia come riferimento ai limiti del giudicato e della validità delle impugnazioni; la Corte utilizza la regola generale sul sindacato della Corte suprema rispetto all'interpretazione data dal giudice d'appello
art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.
invocato dall'Agenzia in relazione alla devoluzione della materia in appello; la Corte sottolinea che per verificare se una questione sia stata devoluta la Cassazione deve esaminare direttamente gli atti processuali
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto fondato nei termini esposti
richiamato nel contesto della decisione di primo grado come norma che aveva determinato l'abrogazione o la rideterminazione di alcune sanzioni; la Corte ne tiene conto per distinguere sanzioni dipendenti dall'annullamento della pretesa e sanzioni autonome
richiamato in relazione alle modalità di determinazione delle sanzioni e alla possibilità di rideterminazione secondo la legge più favorevole
citato unitamente al d.lgs. 471/1997 come riferimento normativo per la materia sanzionatoria fiscale e la loro eventuale rideterminazione
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136
menzionato nei fatti come norma dalla quale la società contribuente ha inteso avvalersi durante il procedimento; non centrale nella motivazione sulla questione del giudicato ma rilevante per la fase processuale
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado annulla una pretesa tributaria e contestualmente dichiara non dovute le sanzioni connesse, l'impugnazione della sola statuizione relativa all'imposta si estende, per effetto espansivo interno, anche alle sanzioni direttamente dipendenti da quella pretesa
- Se le sanzioni sono state annullate per ragioni autonome e diverse rispetto all'annullamento dell'imposta, quell'annullamento è autonomo e forma giudicato indipendente dall'impugnazione della pretesa impositiva
- Le sanzioni riferite a diverse contestazioni o a riprese confermate in primo grado e non oggetto di impugnazione mantengono il loro giudicato e non sono travolte dall'impugnazione limitata alla pretesa principale
- Per accertare se un capo di sentenza sia stato effettivamente impugnato o meno la Corte di Cassazione esamina direttamente gli atti processuali e non è vincolata all'interpretazione data dal giudice d'appello
- Prassi consigliata: chi impugna una decisione dovrebbe specificare espressamente se l'impugnazione riguarda anche le sanzioni connesse alla pretesa impositiva per evitare effetti di preclusione o incertezze sul campo di devoluzione della materia
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