Cassazione Civile, Ordinanza n. 15812/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria privata, in base a un contratto del 3 novembre 2010, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni di specialistica ambulatoriale rese nell’anno 2010 nei confronti dell’azienda sanitaria locale. L’azienda proponeva opposizione deducendo che dal credito andavano detratti sia il ticket già incassato dalla struttura, sia somme corrispondenti a prestazioni ritenute non remunerabili sulla base dei rilievi del NOC. Il Tribunale revocava il decreto solo quanto agli interessi ingiunti ma condannava l’azienda al pagamento del capitale; la Corte d’appello confermava, ritenendo che una parte del credito fosse incontroversa e che, per la restante parte, i controlli del NOC non fossero vincolanti e comunque i rilievi fossero infondati. In cassazione l’azienda sanitaria deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 345, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva rimesso in discussione un punto già deciso dal primo giudice e coperto da giudicato interno, limitando illegittimamente il contendere alla sola somma di euro 326.984,40 e trascurando il residuo credito di euro 286.626,81; con il secondo motivo denunciava violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle norme sul rapporto tra controllo amministrativo e sindacato del giudice ordinario, assumendo che i verbali del NOC avessero natura vincolante e non potessero essere sindacati nel merito dal giudice civile. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e respinto il secondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al giudicato interno e ai limiti del devolutum in appello: la Corte territoriale aveva erroneamente rimesso in discussione un punto che il primo giudice aveva già deciso, circoscrivendo il thema decidendum solo alla questione del ticket e non anche all’intero credito controverso; in tale situazione la contestazione della statuizione avrebbe dovuto essere proposta con appello incidentale. È stato invece respinto il motivo con cui si contestava il potere della Corte d’appello di sindacare nel merito i rilievi del NOC, perché nel rapporto tra struttura accreditata e azienda sanitaria, nella fase di pagamento dei corrispettivi, la controversia resta di natura paritetica e il giudice ordinario può accertare la debenza delle singole voci del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto per il giudice di pronunciarsi oltre i limiti del devolutum.
richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni e al tema della preclusione in appello, ma la questione decisiva è stata la formazione del giudicato interno su un punto già deciso.
richiamato per la nozione di giudicato interno formatosi su una statuizione non impugnata.
richiamato per l’efficacia del giudicato sostanziale sulle questioni decise e non censurate.
richiamato in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo e all’ampiezza delle contestazioni proponibili.
richiamato per gli effetti della sentenza resa sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
richiamato per la tempestività delle deduzioni difensive nella fase di trattazione.
richiamato per l’onere di riproposizione in appello delle questioni non accolte, che però non opera rispetto a questioni non più liberamente riesaminabili perché già decise.
richiamato dalla resistente, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’ammissibilità o meno delle contestazioni sul credito.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto tra struttura e azienda sanitaria.
richiamato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
art. 3 del contratto del 3 novembre 2010
interpretato nel senso che le irregolarità relative alla compilazione dell’impegnativa non rendevano dovuta la pretesa in base a una vincolatività assoluta dei verbali ispettivi.
art. 8 del contratto del 3 novembre 2010
richiamato nel secondo motivo quale clausola che disciplinava i controlli e i relativi effetti.
art. 11 del contratto del 3 novembre 2010
richiamato nel secondo motivo quale clausola rilevante per la disciplina dei rapporti tra le parti.
art. 133, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 104/2010
richiamato per affermare che, nella fase esecutiva del rapporto concessorio o paritetico, la giurisdizione ordinaria si estende alle controversie su indennità, canoni e corrispettivi.
art. 2 legge 2248/1865, all. E
richiamato nel secondo motivo in relazione ai limiti del sindacato sul potere amministrativo.
art. 3 legge 2248/1865, all. E
richiamato nel secondo motivo in relazione ai limiti del sindacato sul potere amministrativo.
art. 5 legge 2248/1865, all. E
richiamato nel secondo motivo in relazione ai limiti del sindacato sul potere amministrativo.
richiamato nel secondo motivo quale base normativa dei controlli sulle prestazioni sanitarie accreditate.
richiamato nel secondo motivo in relazione all’azione di impugnazione di atti amministrativi e ai limiti del sindacato.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha deciso, espressamente o implicitamente, una questione pregiudiziale o di rito e tale statuizione non è stata impugnata, la questione resta coperta da giudicato interno e non può essere riaperta in appello mediante il solo rilievo officioso del giudice.
- L’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda solo le questioni effettivamente devolvibili e non già coperte da una decisione implicita o esplicita del primo giudice; quando il punto è già stato deciso, la sua contestazione richiede appello incidentale.
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria sul pagamento di prestazioni rese in esecuzione di accordi contrattuali, la domanda riguarda un rapporto paritetico di natura patrimoniale: il giudice ordinario può verificare l’esistenza, l’adempimento e la debenza delle singole voci di credito.
- I verbali di controllo amministrativo sulle prestazioni sanitarie non sono, per ciò solo, insindacabili nel merito dal giudice civile quando la controversia attiene al pagamento del corrispettivo; il giudice può accertare se le prestazioni siano effettivamente remunerabili secondo contratto e legge.
- La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può dirsi integrata solo perché il giudice di merito abbia preferito una tra più possibili interpretazioni del testo negoziale; in cassazione è censurabile solo l’inosservanza dei canoni legali o un vizio motivazionale specifico.
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