Cassazione Civile, Ordinanza n. 35308/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto da un ente di servizi per il volontariato all’istanza di ammissione al finanziamento presentata da un’associazione ONLUS per il progetto denominato "Tutoring gestionale". Il giudice amministrativo di primo grado aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso della ONLUS; il Consiglio di Stato, dopo l’appello principale della medesima e l’appello incidentale dell’ente resistente, aveva dichiarato improcedibile l’appello principale e, in sede di esame dell’incidentale, aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’ente di servizi per il volontariato ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., deducendo violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa e falsa applicazione delle norme costituzionali e legislative sulla giurisdizione, sostenendo che la controversia non riguardasse un pubblico servizio ma un’attività di interesse generale svolta da soggetto privatistico, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre sostenuto che la gestione dei fondi del progetto era vincolata da importo e finalità predeterminati dal Comitato di gestione, sicché il mancato accoglimento della domanda di finanziamento non integrava materia devoluta al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione sollevata dalla parte ricorrente fosse stata affrontata solo incidentalmente dal Consiglio di Stato, mentre la decisione di merito resa nei precedenti gradi aveva già definito la sorte della domanda principale con pronunce di inammissibilità/improcedibilità. In tale situazione, secondo il principio per cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata e può essere esaminato solo se sussista attualità dell’interesse, mancava interesse attuale della ricorrente a ottenere una pronuncia sulla giurisdizione. La Corte ha quindi escluso la legittimazione a proporre il ricorso per difetto di interesse e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha provveduto sulle spese per difetto di difese dell’intimata e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il mezzo invocato per denunciare i limiti esterni della giurisdizione; nel caso concreto il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per difetto di interesse a coltivare la questione di giurisdizione.
ha regolato il procedimento camerale in cassazione applicato al ricorso.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione delle garanzie costituzionali, senza che la Corte entrasse nel merito per difetto di interesse.
art. 103 Cost.
richiamato dalla ricorrente per contestare la giurisdizione amministrativa; la Corte non lo ha applicato nel merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della denuncia di violazione dei limiti di giurisdizione.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla giurisdizione amministrativa.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erroneità dell’affermazione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei centri di servizio per il volontariato.
art. 1 d.m. 8 ottobre 1997
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto normativo.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura privatistica dell’attività svolta.
art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168
citato per l’introduzione del procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 1-bis, comma 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168
citato per l’applicabilità del procedimento camerale al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale base normativa dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. sulla giurisdizione è inammissibile quando la questione di giurisdizione non è più attuale perché la controversia è stata definita nei gradi di merito con pronunce che hanno reso privo di interesse un ulteriore scrutinio sul giudice munito di giurisdizione.
- Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata: esso si esamina con priorità solo se tali questioni non siano state già decise espressamente o implicitamente; se invece la decisione è intervenuta, occorre un interesse attuale alla sua coltivazione.
- La verifica della giurisdizione è strumentale alla decisione sulla domanda principale: quando manca o viene meno l’interesse alla pronuncia di merito, non sussiste più interesse autonomo a una decisione sulla giurisdizione.
- La sola deduzione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione non supera il filtro dell’ammissibilità se il ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale alla decisione richiesta.
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