Cassazione Civile, Ordinanza n. 10395/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione fiscale notificata a un comune da una società concessionaria del consorzio di bonifica per il pagamento di contributi ex art. 13 L.R. Campania n. 4/2003 relativi a scarichi di collettamento di acque meteoriche per gli anni dal 2008 al 2016. Il giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso del comune ritenendo prescritti i crediti fino al 2011 e, per le annualità successive, insussistente la legittimazione passiva del comune perché il servizio idrico era stato affidato a un gestore del Servizio Idrico Integrato. In appello, il consorzio aveva sostenuto che il contributo riguardasse scarichi da "sfiori" di fognatura pubblica e scolmatori di piena, estranei ai servizi affidati al gestore del SII e quindi ancora a carico del comune; aveva inoltre contestato la ritenuta novità delle deduzioni sul tipo di scarichi e l'inammissibilità dell'integrazione dell'ingiunzione, nonché la statuizione sulla prescrizione. I motivi di ricorso per cassazione sono tre: violazione della disciplina normativa sulla gestione degli scarichi e dell'art. 13 della legge regionale; nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione del materiale documentale; violazione delle norme processuali e del giudicato interno per avere considerato nuove e quindi precluse le deduzioni del consorzio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha osservato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che i contributi per l'utilizzo di canali consortili come recapito di scarichi possono essere dovuti anche per acque meteoriche o depurate, ma che nel caso concreto il giudice d'appello aveva individuato il soggetto passivamente legittimato senza un adeguato accertamento in fatto sulla natura delle acque e sulla loro effettiva ricomprensione nel SII. Ha inoltre rilevato che la questione non era nuova, poiché risultava già dall'ingiunzione e dagli atti di merito, sicché non poteva essere dichiarata inammissibile. Analogamente, ha escluso che vi fosse stata un'inammissibile integrazione dell'ingiunzione, trattandosi di deduzioni coerenti con l'originaria pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 L.R. Campania n. 4/2003
La disposizione è stata letta nel senso che la legittimazione passiva del comune ha natura temporanea e suppletiva, limitata al periodo anteriore all'individuazione del gestore del servizio idrico integrato.
chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata
La norma è richiamata per affermare che il contributo è esigibile da chi utilizza i canali consortili come recapito di scarichi, ma occorre accertare in concreto il tipo di scarico e la sua riconducibilità al rapporto dedotto.
art. 166 d.lgs. n. 251/2006
È richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto.
artt. 154 e 155 d.lgs. n. 152/2006
Sono evocati dal ricorrente per sostenere che la tariffa del servizio idrico copre solo volumi determinati e misurati di fornitura, reflui e depurazione, non volumi imprevedibili di acque meteoriche da sfioro.
La Corte ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito aveva escluso senza base adeguata la presenza negli atti di scarichi diversi da quelli rientranti nel SII.
È richiamato per sostenere che le deduzioni del consorzio non integravano domande o eccezioni nuove precluse nel processo tributario.
È richiamato insieme al giudicato interno, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse violazione delle preclusioni processuali.
È richiamato come parametro del giudicato sostanziale, ma la Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero coerenti con l'originaria pretesa e dunque non nuove.
La memoria depositata dal Comune è stata ritenuta inutilizzabile perché il controricorso era tardivo o comunque non depositato, con conseguente improcedibilità dell'atto difensivo e della memoria successiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, se il controricorso non è tempestivamente depositato o non è affatto depositato, anche la successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può essere considerata ai fini della decisione.
- In materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica per l'utilizzo di canali consortili come recapito di scarichi, il giudice deve accertare in concreto la natura delle acque scaricate e la loro effettiva riconducibilità al servizio o alla rete di riferimento, non potendo fondare la decisione su una mera qualificazione astratta.
- La legittimazione passiva dell'ente locale prevista dalla normativa regionale può avere funzione temporanea e suppletiva e va coordinata con l'effettiva individuazione del gestore del servizio idrico integrato.
- Una questione deve considerarsi nuova solo se introduce un thema decidendum diverso da quello già emergente dagli atti e dalla pretesa originaria; non è nuova la deduzione che si limita a precisare o sviluppare un presupposto già contenuto nell'ingiunzione impugnata.
- Quando il ricorrente per cassazione denuncia errores in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare se la questione sia effettivamente preclusa o se il giudice di merito abbia errato nel ritenere nuova la deduzione.
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