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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20138/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per imposta di registro, bollo, catastale, ipotecaria e altri tributi correlati alla sentenza del Tribunale che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra coeredi. La contribuente aveva contestato l'atto deducendo carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa, sostenendo inoltre che la sentenza presupposta era affetta da errore materiale ed era stata impugnata. In appello la CTR aveva annullato l'avviso ritenendo che la successiva sentenza della Corte d'appello, che aveva riesaminato la vicenda, costituisse l'unico titolo esecutivo, senza però esaminare i motivi dell'appello principale e incidentale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la riforma della sentenza tassata non travolge l'avviso di liquidazione già legittimamente emesso, ma può al più fondare conguaglio o rimborso autonomo; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, avendo la CTR rigettato l'appello incidentale senza alcuna reale motivazione. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi ritenuto inammissibile per genericità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia per asserita mancanza di prova del mandato all'Avvocatura dello Stato. Ha poi accolto entrambi i motivi del ricorso principale: ha affermato che la sentenza che definisce anche solo parzialmente il giudizio è soggetta a imposta di registro anche se impugnata o ancora impugnabile, e che l'eventuale successiva riforma non incide sull'avviso di liquidazione già emesso, costituendo invece titolo per chiedere conguaglio o rimborso in separata sede, purché vi sia una decisione definitiva che abbia eliminato il presupposto impositivo. Ha inoltre rilevato la carenza assoluta di motivazione della sentenza della CTR sul rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifiche censure e sostanzialmente reiterativo delle difese di merito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    attualmente indicato nel testo come art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta anche se impugnati o ancora impugnabili; l'eventuale successiva sentenza passata in giudicato può dare luogo a conguaglio o rimborso, senza incidere sulla legittimità dell'avviso di liquidazione già emesso.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla contribuente a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla contribuente a sostegno della censura di carenza motivazionale dell'atto impositivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla contribuente per lamentare la lesione del diritto di difesa derivante dalla pretesa carenza di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La mancata motivazione, anche sintetica, della decisione tributaria integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; la sua assoluta mancanza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della necessità di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 366, n. 5, c.p.c.

    La menzione della procura nel ricorso riguarda la procura processuale, non il negozio sostanziale di conferimento dell'incarico all'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La sentenza che definisce anche solo parzialmente una controversia è immediatamente soggetta a imposta di registro anche se non è passata in giudicato o è ancora impugnabile.
  • La successiva riforma o cassazione della decisione tassata non travolge l'avviso di liquidazione già legittimamente emesso, ma può fondare soltanto un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso da far valere separatamente.
  • Per escludere l'imposizione in base al venir meno del presupposto occorre la definitività del provvedimento successivo che abbia eliminato il titolo originario; la mera pendenza dell'impugnazione non basta.
  • La sentenza del giudice tributario è nulla per difetto di motivazione quando omette del tutto, anche solo sinteticamente, l'esame delle censure proposte in appello.
  • Nel ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Agenzia delle Entrate non è necessario specificare il conferimento del mandato sostanziale, essendo sufficiente il patrocinio istituzionale e non rilevando ai fini dell'art. 366 c.p.c. la mancata indicazione di un incarico professionale separato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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