Cassazione Civile, Ordinanza n. 23518/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore Irpef, addizionali e sanzioni relative all’anno 2008, emesso a seguito di verifiche svolte nei confronti della cooperativa presso cui prestava attività lavorativa. L’Amministrazione contestava che somme corrisposte ai soci lavoratori come indennità denominata "trasferta Italia" fossero in realtà compensi per lavoro straordinario, quindi imponibili, e non rimborsi esenti ex art. 51, quinto comma, del TUIR. Il ricorso in cassazione articolava sei motivi: mancata allegazione all’avviso del p.v.c. posto a base dell’accertamento e conseguente lesione del diritto di difesa; vizio di delega e di sottoscrizione dell’atto ex art. 42 d.P.R. 600/1973; erronea qualificazione fiscale delle somme e omessa pronuncia sulla natura della trasferta, anche alla luce di CCNL e prova documentale; omessa pronuncia sulla qualifica di trasfertista e sull’art. 51, sesto comma, TUIR; mancata applicazione della disciplina della diaria di missione parzialmente esente ex art. 3 d.lgs. 314/1997; erronea declaratoria di tardività della domanda di annullamento delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma che disciplina l’esenzione fiscale delle somme qualificate come spese di viaggio, trasporto, alloggio e vitto; la CTR vi ha ricondotto l’indennità solo se effettivamente riferibile a trasferte documentate.
art. 51, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Evocato dal ricorrente in relazione alla possibile qualificazione dei lavoratori come trasfertisti e al relativo trattamento fiscale.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato per contestare la validità dell’avviso di accertamento sotto il profilo della sottoscrizione e della delega del funzionario firmatario.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c. e lesione del diritto di difesa.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato con l’art. 7 dello Statuto del contribuente a sostegno dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con il fisco.
art. 12 delle preleggi
La CTR lo ha richiamato nell’interpretare il concetto fiscale di indennità esente in modo coerente con il significato delle spese di viaggio, trasporto, alloggio e vitto.
Evocato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina sulla diaria di missione parzialmente esente.
artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
Base normativa della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta determina l’estinzione del processo, con possibilità di regolare le spese secondo le circostanze del caso.
- Quando l’Amministrazione contesta la natura esente di somme corrisposte al lavoratore, la qualificazione fiscale dipende dalla concreta riconducibilità delle erogazioni a rimborsi per trasferte o missioni effettive e documentate, non dalla sola etichetta attribuita dal datore di lavoro.
- Ai fini dell’esenzione per trasferte, la prova della temporanea prestazione in luogo diverso da quello abituale non può essere affidata a indicazioni generiche o astratte, ma deve emergere da elementi specifici e coerenti con la documentazione aziendale e con le risultanze istruttorie.
- La deduzione della qualifica di trasfertista e delle correlate agevolazioni fiscali richiede che la questione sia effettivamente coltivata e scrutinata nel giudizio di merito, non potendo essere utilmente prospettata in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
- La contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento e della validità della delega è questione che attiene alla legittimità formale dell’atto e deve essere supportata da precise allegazioni in ordine alla catena di conferimento del potere.
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