Cassazione Civile, Ordinanza n. 38072/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore servizi)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di telecomunicazioni per il pagamento di euro 7.077,31 relativi a corrispettivi per servizi erogati su una linea telefonica. L'opponente ha sostenuto, in via preliminare, che la competenza territoriale dovesse appartenere al giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi dell'art. 66-bis del codice del consumo, assumendo di aver contratto come consumatore per una sola utenza telefonica. Nel merito ha dedotto che le fatture azionate erano già state saldate e che il giudice di merito aveva omesso di valutare la prova del pagamento. La corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo che le fatture azionate fossero intestate all'impresa individuale e quindi riferite a un rapporto con un imprenditore, non con un consumatore; ha inoltre ritenuto che i servizi fatturati in causa fossero diversi da quelli già quietanzati, individuando quindi un distinto rapporto contrattuale. In cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell'art. 66-bis d.lgs. 206/2005 per il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto esistente un diverso contratto senza che la creditrice lo avesse prodotto in giudizio, con conseguente erronea distribuzione dell'onere della prova. La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, rilevando che il primo riproponeva questioni già respinte senza contestare l'accertamento decisivo sulla intestazione delle fatture all'impresa, e che il secondo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Inoltre, ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e definito con declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
La competenza territoriale del foro del consumatore non si applica quando il rapporto contrattuale azionato risulti intestato e riferito a un imprenditore, non a un consumatore.
La censura sull'onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2
Il motivo di ricorso relativo alla competenza è stato dichiarato inammissibile perché non attingeva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La dedotta violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, che impone l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il foro del consumatore non opera quando dagli atti risulti che il contratto azionato è stato concluso nell'ambito dell'attività imprenditoriale della parte, con intestazione delle fatture o del rapporto all'impresa individuale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia realmente invertito o falsamente applicato il riparto dell'onere probatorio; non è invece configurabile quando la censura miri a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto, potendo fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e concludenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ove dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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