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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7435/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Revocazione della sentenza n. 3888/2020 della Corte di Cassazione (che aveva accolto il ricorso della Saldarini 1882 s.r.l. e cassato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna), per presunto errore di fatto: omissione nella notifica via PEC dell'indicazione del pubblico registro da cui sarebbe stato estratto l'indirizzo PEC utilizzato per notificare il ricorso (pec indicata a nome di "Trust Kilometro Lanciato" come socio della estinta Saldarini Retail Cofi s.r.l.), con richiamo all'art. 3-bis della legge n. 53/1994. Il ricorso di revocazione è stato proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. Il contesto di merito riguarda un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nel 2004 tra VR Milan e Saldarini Retail Cofi; VR Milan aveva chiesto il rilascio del ramo d'azienda ritenendo il contratto scaduto (21/06/2014) e risarcimenti; i giudici di merito avevano dato ragione a VR Milan fino alla cassazione parziale da parte di Saldarini; la controversia di notifica è stata sollevata in memoria ex art. 378 c.p.c.

La decisione

Il ricorso di revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non fosse un errore di percezione su un fatto incontrovertibile ma una valutazione o un punto già divenuto controvertibile in sede processuale (essendo stato prospettato nelle memorie), quindi non idoneo ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: compensi liquidati in euro 8.500, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200 e accessori di legge. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento previsto dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ricorda che la revocazione per errore di fatto è ammessa nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c. e richiede presupposti rigorosi

  • art. 395 cod. proc. civ. n.4

    Definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione: deve trattarsi di errore su fatto incontrovertibile e non già su punto controverso o su valutazioni del giudice; la Corte applica questa distinzione per dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 3-bis legge n. 53/1994

    art. 3-bis legge n. 53/1994

    Norma richiamata in relazione alle notificazioni via PEC; la censura della ricorrente riguardava la mancata indicazione del pubblico registro da cui sarebbe stato estratto l'indirizzo PEC, ma la Corte ha ritenuto che la ricezione della PEC non fosse contestata e che la questione fosse divenuta controvertibile

  • art. 447-bis cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata nel corso del procedimento di merito (procedura per affitto di azienda) a supporto dell'azione iniziale; contestualizza il tipo di procedimento da cui è scaturita la controversia

  • art. 1592 cod. civ.

    Norma di diritto civile richiamata dalle parti per il rimborso dei miglioramenti e delle addizioni apportate agli immobili; elemento della domanda riconvenzionale nel giudizio di merito

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma relativa all'onere contributivo sulle spese di giudizio; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'importo previsto da tale norma

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di percezione su fatti incontrovertibili e non per divergenze di valutazione o per questioni già divenute oggetto di contesa processuale.
  • Se una parte solleva una questione (anche tecnica) in memoria o in altro atto processuale, quella questione diventa 'controvertibile' e non può poi costituire base valida per la revocazione della sentenza di Cassazione.
  • Una notifica PEC che ha raggiunto il destinatario e della cui ricezione non si contesta l'effettivo recapito può risultare efficace anche se manca qualche indicazione formale; contestazioni su vizi formali devono essere tempestive e specifiche e non tutte costituiscono errore revocatorio.
  • Chi propone una revocazione deve dimostrare che l'errore è manifesto, materiale e non già un diverso apprezzamento del giudice delle prove o degli atti processuali; in caso contrario il ricorso sarà inammissibile e comporterà condanna alle spese.
  • Prima di proporre azioni straordinarie (revocazione) valutare il rischio di condanna per spese e contributi: le Corti liquidano compensi e spese anche in misura significativa se la domanda è ritenuta infondata/inammissibile.

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